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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23335/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'appello avverso la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal G.U.P. con riferimento alla richiesta di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.). Deduce due motivi: (1) violazione di norme processuali (artt.125, 179, 182, 303, 304 c.p.p.) sostenendo che la pronuncia del 7/6/2021 conteneva una "frase sibillina" e che la successiva ordinanza di sospensione (9/6/2021) sarebbe nulla per carenza di contraddittorio; (2) violazione dell'art. 310 c.p.p., ritenendo che un provvedimento sopravvenuto del G.U.P. (14/7/2021, rigetto dell'istanza di dissequestro) avrebbe inciso sulla legittimità della sospensione determinandone una revoca implicita. Il ricorrente lamenta inoltre che talune questioni siano state ritenute inammissibili perché sollevate tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la richiesta di rimessione ex art.45 c.p.p. investe l'intero processo e che gli effetti sospensivi di cui all'art.47 c.p.p. si estendono a tutte le posizioni, per cui non vi fu violazione del contraddittorio; inoltre l'ordinanza di sospensione era stata letta in udienza in presenza delle parti senza obiezioni immediate. La Corte ha evidenziato che il rimedio contro ordinanze che sospendono i termini di custodia cautelare è l'appello ex art.310 c.p.p., la mancata impugnazione preclude la rinnovazione delle stesse ragioni salvo fatti nuovi. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente (atto non prodotto). Conseguenze: declaratoria d'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    La richiesta di rimessione del processo investe l'intero processo; è questione che riguarda l'esistenza delle condizioni per il regolare svolgimento nel giudice adito.

  • art. 47 c.p.p.

    Gli effetti sospensivi derivanti dalla rimessione si estendono a tutte le posizioni processuali e determinano la sospensione, tra l'altro, dei termini di custodia cautelare.

  • art. 310 c.p.p.

    L'ordinanza con cui il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare è impugnabile con appello ex art.310; la mancata impugnazione preclude la rinnovazione delle stesse contestazioni salvo sopravvenienza di fatti nuovi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Se la decisione non determina la rimessione in libertà, deve essere trasmessa al direttore dell'istituto di detenzione perché provveda agli adempimenti previsti (es. comunicazioni per la prosecuzione della detenzione).

  • artt. 125, 179, 182, 303, 304 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente come violate (riguardanti, tra l'altro, la regolarità del contraddittorio e le forme dell'udienza): la Corte non ha ritenuto fondate le dedotte violazioni alla luce del fatto che l'ordinanza fu adottata in udienza con le parti presenti e senza obiezioni immediate.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo (art.45 c.p.p.) sospende il processo unitariamente e i relativi termini di custodia cautelare per tutte le posizioni interessate.
  • Le ordinanze che sospendono i termini di custodia cautelare sono impugnabili con appello ex art.310 c.p.p.; la mancata impugnazione tempestiva può precludere la successiva discussione delle stesse ragioni, salvo fatti nuovi sopravvenuti.
  • Se un provvedimento è adottato in udienza e letto alla presenza delle parti, chi non solleva immediatamente contestazione rischia di aver rinunciato alla censura per scarsezza di contraddittorio.
  • Le censure generiche, aspecifiche o prive di documentazione prodotta (violazione del principio di autosufficienza) sono destinate all'inammissibilità.
  • Per rimettere in discussione una sospensione già disposta occorrono fatti nuovi o il tempestivo esercizio del rimedio processuale adeguato; l'esistenza di atti sopravvenuti rileva solo se specificamente dedotta e provata.

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