Cassazione Civile, Ordinanza n. 24684/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla successione legittima di una de cuius; uno dei successibili, presentatosi nella dichiarazione di successione come unico erede, ha venduto a un terzo un immobile facente parte dell'asse. Gli altri chiamati all'eredità, subentrati per rappresentazione, hanno agito per l'accertamento della loro qualità di eredi e del diritto alla metà dell'asse. I giudici di merito hanno accolto la domanda e hanno escluso l'opponibilità all'erede vero dell'acquisto dell'immobile da parte del terzo, sia perché mancava la doppia trascrizione prescritta per la tutela dell'acquirente dall'erede apparente, sia perché non risultava provata la buona fede dell'acquirente. In cassazione la compratrice ha proposto tre motivi, sostenendo in sostanza che la denuncia di successione era stata curata dall'apparente erede prima della vendita e che la trascrizione della vendita era anteriore alla trascrizione della citazione, così da integrare i presupposti di tutela dell'acquisto ex art. 534 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto dell'appello incidentale anche su una ratio autonoma e sufficiente, ossia la mancata prova della buona fede dell'acquirente, requisito che deve essere positivamente allegato e provato dal terzo e non è presunto. Poiché i motivi di ricorso contestavano solo la questione della doppia trascrizione e non attaccavano anche tale autonoma ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha comunque osservato, per completezza, che la soluzione della Corte d'appello era corretta: la mera trascrizione della vendita non equivale alla trascrizione dell'accettazione ereditaria e la trascrizione effettuata a fini fiscali non può sostituire quella richiesta dall'art. 2648 c.c. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La tutela dell'acquisto dal presunto erede presuppone i requisiti pubblicitari previsti dalla norma, oltre alla buona fede dell'acquirente.
La trascrizione della domanda giudiziale rileva ai fini della opponibilità nell'ambito della vicenda successoria e immobiliare.
L'accettazione ereditaria, anche tacita, è trascrivibile; la mera trascrizione del trasferimento del bene non equivale alla trascrizione dell'accettazione ereditaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La tutela dell'acquirente dal presunto o apparente erede richiede la concorrente sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina sulla circolazione dei beni ereditari, inclusa la buona fede del terzo, che costituisce requisito autonomo e deve essere provato da chi invoca la tutela.
- La mera trascrizione dell'atto di vendita di un bene ereditario non prova, di per sé, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, perché il bene può essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso.
- La trascrizione eseguita per finalità fiscali non può surrogare la trascrizione dell'accettazione ereditaria richiesta dalla disciplina civilistica.
- In cassazione il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando censura solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, lasciando intatta una ratio sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
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