Cassazione Penale, Ordinanza n. 38468/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non specifiche le censure sulla responsabilità per ricettazione e manifestamente infondate le doglianze su attenuanti generiche e recidiva. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, chiedendo l'assoluzione; in subordine ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. Il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e disattese in modo puntuale, e ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, sia quanto alle attenuanti generiche sia quanto alla recidiva.
Norme richiamate
l'ipotesi attenuata richiede una valutazione del valore del bene e delle modalità del fatto; nel caso concreto è stata esclusa per il valore apprezzabile del ciclomotore, recente fabbricazione e regolare utilizzo.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
la recidiva può essere ritenuta sulla base di molteplici precedenti penali e della commissione di un ulteriore delitto della stessa natura, quale indice di un percorso criminale non interrotto.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione dei motivi di appello già esaminati e disattesi, se prive di una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
- L'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto, oltre che dall'assenza di una giustificazione plausibile del possesso del bene di provenienza delittuosa, anche dalla mancanza della documentazione di proprietà quando il bene sia un mobile registrato e siano necessarie specifiche formalità di circolazione.
- L'ipotesi attenuata della ricettazione richiede una valutazione concreta della tenuità del fatto, che può essere esclusa in presenza di un bene di valore apprezzabile, recente fabbricazione e regolare utilizzo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente se il giudice individua gli elementi decisivi o comunque rilevanti del caso, senza dover considerare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La recidiva può essere motivatamente affermata quando i precedenti penali multipli, letti insieme alla commissione di ulteriori reati della stessa indole, mostrino la persistenza di un percorso criminoso e l'assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne.
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