Cassazione Penale, Sentenza n. 35606/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, censurando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., art. 4 co.1 lett. e e art.7 co.1 D.Lgs. 159/2011). La difesa lamenta che il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente ai precedenti penali del condannato omettendo una valutazione concreta e prospettica della reale pericolosità sociale futura del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato articolata e puntuale, avendo i giudici considerato non solo i precedenti penali ma anche precedenti di polizia, l'episodio di evasione, la mancata reperibilità per la relazione dell'Uepe e l'assenza di fissa dimora, con una valutazione prognostica della pericolosità sociale in ottica dinamica. Per tali ragioni le censure sono state giudicate generiche e infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, sesto comma
Rilevata in relazione al principio della decisione motivata: il giudice deve fornire motivazioni adeguate e confrontarsi con le argomentazioni difensive; il Tribunale è ritenuto aver adempiuto a tale obbligo.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alle garanzie procedurali dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato rispetto alle critiche mosse.
D.Lgs. 159/2011, art. 4 co.1 lett. e e art. 7 co.1
Norme del testo unico sull'immigrazione e sulle misure di sicurezza che giustificano l'espulsione per pericolosità sociale; la valutazione della pericolosità è stata considerata conforme ai criteri normativi, in prospettiva prognostica.
Codice di procedura penale, art. 616
Consentono l'imposizione di sanzioni pecuniarie per impugnazioni inammissibili o colpose; il Tribunale ha applicato tale norma per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Sez.1, n.4962 del 31/10/1994 Di Maio; Sez.2, n.4464 del 17/11/1993 Spada)
Precedenti richiamati per affermare che la pericolosità sociale è valutazione prognostica e dinamica, non ancorata esclusivamente a fatti passati; il Tribunale si è conformato a tale consolidato orientamento.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in tema di valutazione della colpa nell'impugnazione e legittimità dell'applicazione di sanzioni per atti processuali infondati; usata a supporto della misura sanzionatoria adottata.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione è di natura prognostica: il giudice può fondarla su un insieme di elementi (precedenti penali e di polizia, comportamenti recenti, evasione, assenza di fissa dimora, mancata collaborazione con i servizi) e non solo sui reati già commessi.
- Una motivazione articolata che risponda alle critiche difensive e richiami gli elementi valutati (anche indiretti) rende il provvedimento difficilmente censurabile per vizio di motivazione; censure generiche sono destinate a essere respinte.
- In materia di misure di sicurezza/espulsione il giudice può adottare una prospettiva dinamica e prospettica; è però necessario che la decisione espliciti i fattori che giustificano la prognosi di pericolosità.
- Impugnazioni che non formularono censure specifiche e circostanziate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), specie se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per contestare efficacemente un provvedimento di espulsione è opportuno che la difesa produca elementi concreti che dimostrino la mancanza di pericolosità futura (es. programma di reinserimento, stabile dimora, relazioni positive dei servizi sociali/UEPE), non limitandosi a critiche generiche alla motivazione.
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