Cassazione Penale, Sentenza n. 35583/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare disposta dal GIP (ordinanza 22/08/2022) per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. n.286/1998). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il periodo di attività criminosa si sarebbe esaurito ad agosto 2020 e che quindi non sussisterebbe pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva invece ritenuto provato l'attivismo associativo di Vigna e richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura (art.275 c.p.p.), desumendo un elevato pericolo di reiterazione ex art.274 comma 1 lett. c c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto corretta l'argomentazione del Tribunale che ha applicato la "doppia presunzione relativa" prevista dall'art.275 c.p.p. con riferimento ai reati associativi elencati dall'art.51 comma 3‑bis c.p.p.; ha osservato che il tempo trascorso senza evidenti manifestazioni di attività associativa è poco significativo e che il ricorso è meramente assertivo, senza produrre elementi idonei a smentire la presunzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila (ai sensi dell'art.616 c.p.p.). Disposte le comunicazioni alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art.94 c.p.p.).
Norme richiamate
art.309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la composizione del Tribunale in materia cautelare; qui indica la legittima costituzione del collegio che ha deciso l'ordinanza
art.12 d.lgs. n.286/1998
Individua uno dei reati scopo contestati nell'ambito dell'associazione, ossia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
art.274 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come una delle esigenze cautelari che giustificano la custodia cautelare; il Tribunale ha ritenuto sussistente tale pericolo
art.275 cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura per taluni reati associativi; la Corte ha confermato che, applicata correttamente, sposta l'onere sul difensore a produrre elementi concreti per smentirla
art.51 comma 3‑bis cod. proc. pen.
Elenca i reati associativi per i quali opera la presunzione relativa; il reato contestato rientra in tale elenco e giustifica la maggiore discrezionalità nel mantenimento della misura cautelare
art.616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; applicata qui per determinare la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente
art.94 cod. proc. pen. (comma e disposizioni attuative)
Rinvio alle formalità di cancelleria successive alla pronuncia; la sentenza ordina l'invio degli adempimenti previsti
Massime di principio
- Per i reati associativi elencati dall'art.51 comma 3‑bis c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice non deve dimostrare positivamente il pericolo di reiterazione ma valutare se vi siano elementi concreti che smentiscono la presunzione
- La mera indicazione del periodo temporale di consumazione del reato (es. che l'attività si sarebbe esaurita in una data passata) non è automaticamente sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: serve dimostrare l'assenza di qualsiasi attualità o di capacità/propensione a ripetere la condotta
- Nei motivi di impugnazione contro misure cautelari basate su presunzioni relative, la difesa deve fornire elementi probatori o argomentazioni specifiche e concrete atte a contrastare la presunzione; argomentazioni generiche o contraddittorie rischiano di essere considerate meramente assertive e inammissibili
- La Corte di legittimità può dichiarare un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza quando i motivi non superano un vaglio minimo di fondatezza razionale; in tali casi è ordinabile la condanna alle spese e, spesso, una sanzione pecuniaria
- Quando si contesta la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari, è utile focalizzarsi su fatti e prove che attestino il venir meno dell'attivismo criminoso (es. documenti, testimonianze, elementi oggettivi di discontinuità) piuttosto che su mere conclusioni temporali
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