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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35582/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 01/12/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (provvedimento GIP del 22/08/2022) nei confronti del Bartoluccio per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. n.286/1998) e reati connessi. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo in particolare che il tempo di consumazione del reato si era esaurito il 3/03/2021 e che, dopo l'arresto del capo Toumi (gennaio 2021), non si erano più registrate attività associative rilevanti, quindi non poteva ravvisarsi il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale che aveva fatto ricorso alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (la cosiddetta "doppia presunzione" ex art.275 e art.51 co.3-bis c.p.p. per i reati associativi), ritenendo che il decorso del tempo senza evidenti manifestazioni di attivismo non fosse da solo significativo per disattendere la presunzione. La Corte ha rilevato che l'onere era su Bartoluccio di fornire elementi concreti idonei a smentire la presunzione; il ricorso è stato dunque ritenuto meramente assertivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286 del 1998, art.12

    Norma sostanziale che disciplina il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la sentenza indica che l'accusa include associazione finalizzata a tali reati

  • codice di procedura penale, art.274 co.1 lett. c

    Articolo richiamato in riferimento al pericolo di reiterazione (una delle esigenze cautelari) quale base per la custodia cautelare

  • codice di procedura penale, art.275

    Riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura (la "doppia presunzione") per i reati indicati dall'art.51 co.3-bis

  • codice di procedura penale, art.51 co.3-bis

    Elenco dei reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; i reati associativi semplici rientrano in tale disciplina

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma che consente di irrogare una sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza; applicata per la condanna alla somma di euro 3.000

  • codice di procedura penale, art.309

    Richiamato per spiegare la composizione del Tribunale (Tribunale collegiale previsto dall'art.309 per il riesame)? (il testo menziona la costituzione del Tribunale ai sensi dell'art.309 c.p.p.)

Massime di principio

  • Per reati associativi inclusi nell'elenco dell'art.51 co.3-bis c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: chi contesta la misura deve fornire elementi concreti per smentire tale presunzione, non è il giudice che deve provare positivamente la sussistenza dei pericoli.
  • Il semplice decorso del tempo senza manifestazioni esteriori di attività del sodalizio non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione quando sussistono altri indizi di forte vincolo associativo o ruolo di vertice dell'imputato.
  • La posizione di vertice o di "alter ego" del capo all'interno dell'associazione rafforza la valutazione di pericolosità e la necessità della custodia cautelare, salvo prova contraria solida e specifica.
  • Le deduzioni meramente assertive o non supportate da elementi probatori concreti sono in genere inidonee a far dichiarare ammissibile un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari.
  • La Corte può condannare l'appellante/ricorrente a sanzioni pecuniarie se il ricorso è ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza (art.616 c.p.p.); pertanto è opportuno valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.

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