Cassazione Penale, Sentenza n. 35581/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/12/2022 che aveva confermato il provvedimento cautelare (ordinanza GIP del 28/11/2022) nei confronti del Pignatiello per partecipazione a un'associazione camorristica operante nella zona orientale di Napoli. La contestazione riguarda un "cartello criminale" o "confederazione" di più famiglie, con condotte dal 2016 e perduranti. Le prove addotte a sostegno della gravità indiziaria erano dichiarazioni di collaboratori di giustizia e captazioni/intercettazioni ambientali. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e censura l'inquadramento del Pignatiello nel cartello, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori non siano univoche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per genericità delle doglianze: la Corte ha ritenuto che la critica del ricorrente fosse astratta e priva di riferimenti concreti agli atti, mentre il provvedimento impugnato motiva in modo specifico sia sull'esistenza della "confederazione" sia sull'apporto fornito dall'imputato. La decisione riassume che l'esistenza del cartello è corroborata dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni; la posizione di Pignatiello è avvalorata dalle dichiarazioni del collaborante Pipolo Antonio e dalle captazioni tra novembre 2020 e febbraio 2021. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La sentenza è stata resa il 5 aprile 2023 e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen.
norma richiamata per indicare la composizione del Tribunale che ha deciso sul ricorso
ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
autorizza la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile quando non risultano elementi esenti da colpa
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen.
richiamo procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità esecutive)
Massime di principio
- Un riesame cautelare basato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia affiancate da intercettazioni ambientali è frequentemente ritenuto sufficientemente grave indiziante se le risultanze sono coerenti e circostanziate.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre proporre doglianze specifiche, con puntuale riferimento agli atti e ai passaggi della motivazione; censure generiche sono dichiarate inammissibili.
- Quando si contesta l'inquadramento in una struttura associativa, è necessario dimostrare contraddizioni precise nelle dichiarazioni dei collaboratori o l'irrilevanza/smentita delle intercettazioni che avvalorano il quadro probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare conseguenze economiche immediate per il ricorrente (spese e sanzione alla cassa delle ammende) salvo prova di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Il combinato uso di dichiarazioni di pentiti e captazioni è considerato dagli organi giudicanti un elemento corroborante: per scalfirne l'efficacia occorre analizzare e contestare specifici contenuti o la loro attendibilità, non limitarsi a contestazioni generiche.
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