Cassazione Penale, Sentenza n. 35588/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Penna impugna l'ordinanza del 20/12/2022 che aveva confermato il secondo titolo cautelare per partecipazione ad associazione di stampo mafioso operante nella zona est di Napoli (cartello tra più clan). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione nel diniego della retrodatazione degli effetti del secondo titolo al primo ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi probatori utilizzati per il secondo provvedimento (dichiarazioni dei collaboratori Rolletta Rosario e Pipolo Antonio e intercettazioni) erano già in possesso della Procura al momento del primo titolo (arresto del 22/05/2021) e che non vi furono acquisizioni successive. Domandava quindi la retrodatazione poiché la nuova contestazione non sarebbe stata successiva rispetto al primo titolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che i fatti contestati con la seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima; nel caso di reati permanenti o in forma aperta (come l'associazione mafiosa) la retrodatazione è preclusa se la seconda ordinanza indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento, salvo che gli elementi acquisiti dimostrino la cessazione della permanenza almeno alla data del primo provvedimento. Il Collegio ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale di Napoli: la detenzione a partire dal 22/05/2021 non è di per sé prova di cessazione dell'apporto al sodalizio, e in presenza della posizione associativa elevata del La Penna, dell'assenza di segnali di dissociazione e delle modalità di funzionamento del gruppo (mantenimento di rapporti anche con detenuti), sussistono indizi idonei a ritenere la perdurante affectio societatis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
La retrodatazione del decorso della custodia cautelare è applicabile solo se i fatti contestati con il secondo provvedimento sono stati commessi anteriormente alla emissione del primo; per reati permanenti contestati in forma aperta la retrodatazione è esclusa se la seconda ordinanza indica la prosecuzione del reato dopo il primo provvedimento, salvo che gli elementi dimostrino la cessazione della permanenza alla data del primo provvedimento
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la composizione del Tribunale (sezione libertà) che ha emesso l'ordinanza impugnata
Massime di principio
- La norma sulla retrodatazione (art. 297, comma 3) richiede che i fatti contestati con il provvedimento successivo siano anteriori al primo provvedimento per poter retrodatare il termine di custodia cautelare; non basta che le fonti probatorie fossero in qualche modo note alla Procura prima del primo provvedimento
- Quando l'offesa è qualificata come reato permanente o è contestata in forma aperta (p. es. associazione mafiosa con condotta perdurante), la retrodatazione è normalmente esclusa a meno che non emergano elementi che rendano altamente probabile la cessazione della partecipazione già alla data del primo atto cautelare
- La detenzione successiva al primo titolo cautelare non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: il giudice valuta la concreta intensità del legame precedente, l'assenza di segnali di dissociazione e eventuali modalità operative del gruppo (anche rapporti con detenuti) per ritenere la persistenza del vincolo
- Non si tratta di un'inversione dell'onere della prova: la valutazione si concentra sugli elementi indiziari pregressi che rendono probabile la prosecuzione dell'apporto dell'indagato all'associazione; la difesa può controbattere con prove o elementi che dimostrino la cessazione
- Per difese efficaci in situazioni analoghe è utile produrre elementi che attestino la cessazione del vincolo (es. dichiarazioni di dissociazione, documentazione di mancati contatti, elementi probatori che escludano comunicazioni con il gruppo) e contestare l'interpretazione della caratura associativa quando non adeguatamente supportata da indizi concreti
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