Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35579/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello, della sola misura patrimoniale di confisca nei confronti del ricorrente (con revoca della misura personale). Il ricorrente contestava l'erronea applicazione di legge e la motivazione apparente con riferimento alla confisca delle quote e dei beni della societa' Chantilly 2 s.r.l. (operativa dal 2015). Sosteneva che la pericolosita' sociale a carico di Giandalone era limitata temporalmente al periodo 2007-2009 e che, dopo la scarcerazione (2013), non sussistevano condotte delittuose tali da giustificare la confisca. Inoltre deduceva che gli investimenti sarebbero stati finanziati da flussi di cassa leciti e documentati dal consulente di parte e lamentava che in grado di appello non fosse stata disposta la perizia contabile richiesta.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze. Ha richiamato l'art. 24 del d.lgs. n.159/2011 che consente la confisca anche dei beni che costituiscono reimpiego di proventi illeciti e ha valutato sufficientemente motivata la decisione del giudice di merito: elementi indiziari concreti (costituzione della societa' ASIA s.a.s. nel 2011 con apporto iniziale di 90.000 euro da soggetti che non disponevano di tali somme, successivo trasferimento dei beni della ASIA alla Chantilly senza corrispettivo, consistenti versamenti in contanti sui conti delle societa' nel tempo) hanno costituito base fattuale per ritenere il reimpiego tramite prestanome e quindi la confiscabilita' dei beni di Chantilly 2. La Corte ha inoltre ricordato che in sede di prevenzione il sindacato della Cassazione e' limitato alla violazione di legge e ai casi di motivazione del tutto apparente o assente; non e' stato ravvisato tale vizio e la decisione di non procedere a perizia e' stata ritenuta discrezionale e non viziata. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 1 comma 1 lettera b)

    Norma richiamata per la qualificazione della condizione soggettiva di pericolosita' sociale del proposto; la Corte ha ritenuto sussistente la pericolosita' riferita al periodo 2007-2009 in base a condanne definitive e rilevanti reati commessi.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 24

    Prevede la confisca di prevenzione anche dei beni che costituiscono reimpiego di proventi illeciti; la Corte lo ha utilizzato come base legale per confermare la confisca di quote e beni della Chantilly 2 in quanto riconducibili al reimpiego dei proventi illeciti.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. I 26.2.2009, rv 242887)

    Principio richiamato circa il limitato sindacato della Cassazione sulle decisioni in materia di prevenzione: e' sindacabile la violazione di legge e/o la motivazione totalmente carente o apparente; non e' sindacabile il libero apprezzamento del merito quando la motivazione raggiunge i minimi requisiti di logicita', completezza e coerenza.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione puo' colpire anche beni acquisiti successivamente all'attivita' delittuosa quando risultino elementi che ne dimostrano il reimpiego dei proventi illeciti (es. trasferimenti senza corrispettivo, prestanome, investimenti effettuati con contanti di dubbia provenienza).
  • In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: valuta soprattutto la violazione di legge e la presenza di una motivazione minima, rigettando i ricorsi che non provano una carenza motivazionale manifesta.
  • Elementi indiziari patrimoniali (apporti iniziali inspiegati, trasferimenti societari senza corrispettivo, consistenti versamenti in contanti) sono idonei, se coerenti e concatenati, a dimostrare il reimpiego e a giustificare la confisca anche in assenza di condotte delittuose recenti.
  • La mancata esecuzione di una perizia richiesta dalla difesa non costituisce automaticamente vizio se il giudice di merito ritiene di avere gia' acquisito elementi di prova sufficienti; la richiesta di consulenza va motivata e proposta tempestivamente quando sia essenziale per dimostrare l'origine lecita dei beni.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili occorre documentare con chiarezza la provenienza lecita dei capitali (contratti, fatture, estratti conto coerenti), contestare puntualmente gli elementi indiziari addotti dal giudice e dimostrare laleggibilita' economica degli investimenti operati.
  • La delimitazione temporale della pericolosita' personale non impedisce la confisca se esistono elementi che collegano beni successivamente acquisiti a proventi illeciti antecedenti.
  • Le transazioni societarie fra parenti o soggetti vicini al proposto (prestanome) richiedono particolare scrutinio: trasferimenti senza corrispettivo o investimenti effettuati da soggetti privi di disponibilita' sono indizi forti di reimpiego illecito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.