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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12450/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in seguito a rinvio della Corte di cassazione, della sentenza di condanna per estorsione continuata (consumata e tentata), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente ha impugnato: 1) la valutazione e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (violazione art. 192 cod. proc. pen. e travisamento delle prove); 2) l'insussistenza delle condotte estorsive ascritte ai capi A e C (anche per mancanza di minaccia o perché collegabili ad altre vicende); 3) la inesistenza della aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1); 4) il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e l'omessa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen.; 5) altri profili formali e di valutazione probatoria (art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nella loro totalità: la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile poiché reiterativa o meramente trascinante della censura di merito già esperita in appello; le questioni sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 sono state invece esaminate nel merito e ritenute infondate. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte d'appello circa l'attendibilità delle persone offese, la riconducibilità dei fatti alla fattispecie estorsiva (anche rispetto a minacce implicite) e l'operatività dell'aggravante del "metodo mafioso" alla luce dei comportamenti e delle espressioni che richiamavano la forza intimidatrice propria di tale metodo. Confermata la condanna con pena e multa rese in appello e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede la prova di appartenenza formale a una associazione mafiosa; è sufficiente che modalità, linguaggio o condotte evochino e impieghino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, incidendo sulla soggezione della vittima

  • art. 629 cod. pen.

    La fattispecie di estorsione può ricorrere anche quando la minaccia è implicita, larvata o indeterminata, purché idonea ad incutere timore e a coartare la volontà della persona offesa nel concreto contesto fattuale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La valutazione della prova rimane rimessa ai giudici di merito; in Cassazione le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere prospettate come vizio motivazionale e non come semplice violazione di legge, salvo il caso di travisamento della prova debitamente documentato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che sono inammissibili i motivi che ripropongono pedissequamente censure già dedotte e respinte in sede di merito o che chiedono una nuova valutazione dei fatti senza indicare specifiche violazioni di diritto

  • art. 193, comma 3, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni di soggetti coinvolti in indagini connesse richiedono attenzione nel valutarne l'attendibilità; tuttavia, se vi sono riscontri esterni e congruenti, i giudici di merito possono ritenerle credibili e fondanti

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Il criterio moderatore tra più aggravanti ad effetto speciale opera solo quando sussistono più aggravanti speciali concorrenti; se è presente una sola aggravante ad effetto speciale (come nel caso), il criterio moderatore non si applica

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione autonoma del giudice: la loro esclusione può essere legittima se motivata sulla base della gravità delle condotte e delle conseguenze sulle vittime, e non è automaticamente in contrasto con la disapplicazione della recidiva

  • art. 611 commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Previsione della celebrazione nella forma della trattazione orale su richiesta difensiva: la Corte ha preso atto della celebrazione in tale forma

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre in modo generico censure già sollevate e motivatamente respinte in sede di merito; i motivi devono evidenziare specifiche violazioni di diritto o vizi di motivazione effettivi
  • La valutazione di attendibilità delle testimonianze e il bilanciamento delle fonti di prova spettano ai giudici di merito; la Suprema Corte sindaca solo la logicità e la congruità dell'apparato motivazionale, salvo travisamento della prova adeguatamente documentato
  • Per il reato di estorsione la minaccia può essere anche implicita o indiretta: ciò che conta è l'idoneità delle espressioni e del contesto a intimidire la vittima e costringerla al dare o fare
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di affiliazione formale: sono rilevanti modalità, linguaggio e comportamenti che richiamano la forza intimidatrice propria delle organizzazioni mafiose
  • La deduzione di travisamento probatorio in Cassazione richiede l'allegazione/produzione integrale degli atti o dei passaggi ritenuti travisati e la dimostrazione che l'errore sul "significante" abbia scardinato la logica della motivazione
  • La valutazione delle attenuanti generiche e l'applicabilità di criteri moderatori (art. 63, comma 4) sono questioni distinte: il criterio moderatore richiede la sussistenza di più aggravanti speciali concorrenti; l'esclusione di attenuanti può essere giustificata dalla gravità delle condotte

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