Cassazione Penale, Sentenza n. 12450/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in seguito a rinvio della Corte di cassazione, della sentenza di condanna per estorsione continuata (consumata e tentata), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente ha impugnato: 1) la valutazione e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (violazione art. 192 cod. proc. pen. e travisamento delle prove); 2) l'insussistenza delle condotte estorsive ascritte ai capi A e C (anche per mancanza di minaccia o perché collegabili ad altre vicende); 3) la inesistenza della aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1); 4) il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e l'omessa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen.; 5) altri profili formali e di valutazione probatoria (art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nella loro totalità: la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile poiché reiterativa o meramente trascinante della censura di merito già esperita in appello; le questioni sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 sono state invece esaminate nel merito e ritenute infondate. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte d'appello circa l'attendibilità delle persone offese, la riconducibilità dei fatti alla fattispecie estorsiva (anche rispetto a minacce implicite) e l'operatività dell'aggravante del "metodo mafioso" alla luce dei comportamenti e delle espressioni che richiamavano la forza intimidatrice propria di tale metodo. Confermata la condanna con pena e multa rese in appello e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede la prova di appartenenza formale a una associazione mafiosa; è sufficiente che modalità, linguaggio o condotte evochino e impieghino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, incidendo sulla soggezione della vittima
La fattispecie di estorsione può ricorrere anche quando la minaccia è implicita, larvata o indeterminata, purché idonea ad incutere timore e a coartare la volontà della persona offesa nel concreto contesto fattuale
La valutazione della prova rimane rimessa ai giudici di merito; in Cassazione le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere prospettate come vizio motivazionale e non come semplice violazione di legge, salvo il caso di travisamento della prova debitamente documentato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che sono inammissibili i motivi che ripropongono pedissequamente censure già dedotte e respinte in sede di merito o che chiedono una nuova valutazione dei fatti senza indicare specifiche violazioni di diritto
art. 193, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di soggetti coinvolti in indagini connesse richiedono attenzione nel valutarne l'attendibilità; tuttavia, se vi sono riscontri esterni e congruenti, i giudici di merito possono ritenerle credibili e fondanti
Il criterio moderatore tra più aggravanti ad effetto speciale opera solo quando sussistono più aggravanti speciali concorrenti; se è presente una sola aggravante ad effetto speciale (come nel caso), il criterio moderatore non si applica
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione autonoma del giudice: la loro esclusione può essere legittima se motivata sulla base della gravità delle condotte e delle conseguenze sulle vittime, e non è automaticamente in contrasto con la disapplicazione della recidiva
art. 611 commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Previsione della celebrazione nella forma della trattazione orale su richiesta difensiva: la Corte ha preso atto della celebrazione in tale forma
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre in modo generico censure già sollevate e motivatamente respinte in sede di merito; i motivi devono evidenziare specifiche violazioni di diritto o vizi di motivazione effettivi
- La valutazione di attendibilità delle testimonianze e il bilanciamento delle fonti di prova spettano ai giudici di merito; la Suprema Corte sindaca solo la logicità e la congruità dell'apparato motivazionale, salvo travisamento della prova adeguatamente documentato
- Per il reato di estorsione la minaccia può essere anche implicita o indiretta: ciò che conta è l'idoneità delle espressioni e del contesto a intimidire la vittima e costringerla al dare o fare
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di affiliazione formale: sono rilevanti modalità, linguaggio e comportamenti che richiamano la forza intimidatrice propria delle organizzazioni mafiose
- La deduzione di travisamento probatorio in Cassazione richiede l'allegazione/produzione integrale degli atti o dei passaggi ritenuti travisati e la dimostrazione che l'errore sul "significante" abbia scardinato la logica della motivazione
- La valutazione delle attenuanti generiche e l'applicabilità di criteri moderatori (art. 63, comma 4) sono questioni distinte: il criterio moderatore richiede la sussistenza di più aggravanti speciali concorrenti; l'esclusione di attenuanti può essere giustificata dalla gravità delle condotte
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