Cassazione Penale, Sentenza n. 39018/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 614, commi 1 e 2 c.p. (violazione di domicilio). Tra i motivi principali il secondo censura la configurabilità del reato in presenza di un domicilio non occupato in via continuativa e solleva dubbi sulla corretta decorrenza del termine di prescrizione, chiedendo il riconoscimento dell'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo, accertando che il termine massimo di prescrizione è maturato il 12 aprile 2025 (sette anni e sei mesi dalla data del fatto, più 227 giorni di sospensione per rinvii richiesti dalla difesa il 9/12/2022 e il 22/6/2023). Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha escluso che gli altri motivi consentissero una pronuncia di proscioglimento immediata e ha precisato che, essendo intervenuta una causa estintiva (la prescrizione), non ha senso il rinvio per nuovo esame: ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 614, commi 1 e 2 cod. pen.
Norma incriminatrice (violazione di domicilio) cui si riferisce la condanna impugnata; il motivo di ricorso concerne l'idoneità della condotta a integrare il reato quando il domicilio non sia occupato continuativamente.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la possibile pronuncia di proscioglimento/assoluzione in presenza di cause estintive. La Corte ricorda che una sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, è ammissibile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale; tale soglia è molto alta e non compatibile con esigenze di approfondimento.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274/244275
Principio consolidato secondo cui il proscioglimento per causa estintiva può essere pronunciato d'ufficio solo se gli elementi che escludono il reato emergono dagli atti in modo incontrovertibile; inoltre, se è accertata una causa estintiva, l'annullamento con rinvio è inibito poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se è provata l'intervenuta prescrizione del reato, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio perché il giudice di merito, in caso di rinvio, sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione.
- La pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede che dagli atti emerga in modo assoluto e non contestabile l'inesistenza del fatto, la non attribuibilità all'imputato o l'irrilevanza penale: difetti meramente motivazionali non soddisfano tale soglia.
- Nelle ipotesi di reato di violazione di domicilio, occorre valutare con attenzione se il 'domicilio' sia occupato in modo continuativo o meno, poiché ciò può incidere sulla configurabilità stessa del reato.
- Per il calcolo della prescrizione è fondamentale considerare le sospensioni dei termini connesse a rinvii e altre cause processuali (anche richieste dalla difesa); un conteggio errato può determinare l'estinzione del reato.
- Quando si prospetta una causa estintiva, la strategia difensiva deve chiedere e documentare tempestivamente la verifica della prescrizione e delle sospensioni procedurali per ottenere l'annullamento senza rinvio.
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