Cassazione Penale, Ordinanza n. 14071/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza riguardava, per quanto emerge dal testo, la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva che la decisione sarebbe stata illegittima perché avrebbe censurato in sede di legittimità l'esercizio della discrezionalità attribuita dalla legge al magistrato di sorveglianza. Inoltre sosteneva che il pubblico ministero non avrebbe rassegnato conclusioni nel procedimento di sorveglianza; la Corte osserva però che tali conclusioni erano state invece rese, sia pure interlocutoriamente. La sentenza richiama anche il principio secondo cui un'eventuale violazione del diritto di difesa, se integrante una nullità a regime intermedio, non può essere dedotta dalla parte che ne sia rimasta incisa solo se la nullità non riguardi un interesse protetto in via esclusiva dalla stessa parte, e comunque nel caso concreto l'eventuale vizio non era deducibile dalla difesa per carenza di interesse. In definitiva la doglianza si appuntava contro la motivazione del diniego dell'affidamento, ritenuta adeguata dalla Corte perché fondata sull'assenza di significative evoluzioni della personalità del condannato e sulla sua perdurante pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a sollecitare un sindacato di legittimità non consentito sulla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza in materia di affidamento in prova. Ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che non sussistesse il vizio processuale dedotto, poiché il pubblico ministero aveva comunque reso le proprie conclusioni nel procedimento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla discrezionalità del giudice di sorveglianza nella sua concessione
implicitamente evocato quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
richiamato solo in via di principio per la disciplina delle nullità a regime intermedio e la deducibilità da parte della difesa
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di affidamento in prova al servizio sociale, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito della valutazione di pericolosità sociale e di evoluzione della personalità del condannato, quando l'ordinanza sia sorretta da motivazione adeguata.
- Il diniego della misura alternativa è immune da censura in cassazione se il tribunale di sorveglianza indica in modo non illogico l'assenza di elementi sintomatici di recupero e la persistenza della pericolosità sociale.
- Una doglianza di nullità processuale a regime intermedio non è deducibile in cassazione quando la parte non dimostri un concreto interesse giuridico alla sua deduzione o quando il vizio non risulti effettivamente sussistente nel caso concreto.
- Ai fini del procedimento di sorveglianza, l'intervento del pubblico ministero è sufficiente quando risultino comunque rassegnate le conclusioni nel procedimento, anche se qualificate come interlocutorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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