Cassazione Penale, Ordinanza n. 18259/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano: a) il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; b) la dedotta sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p.; c) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché in parte meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione fattuale; in parte generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non offre ulteriori sviluppi interpretativi sulla fattispecie.
Richiamato dal ricorrente come esimente asseritamente applicabile; la Corte non la riconosce, ritenendo inammissibili le censure che la invocavano.
Richiamato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto; la Corte non accoglie la doglianza perché generica e non confrontata con la motivazione di merito.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate nei giudizi di merito o che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
- Le doglianze per cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del motivo determina l'inammissibilità.
- L'eccezione relativa all'esimente ex art. 393-bis c.p. e alla particolare tenuità del fatto non può essere utilmente proposta in cassazione in forma generica o meramente assertiva, senza una critica puntuale della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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