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Ordinanza

Ordinanza n. 930/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della nota prot. -OMISSIS- del 26 febbraio 2026 relativa all’anno scolastico 2025/26 (doc. 04) comunicata a mezzo pec in pari data in riscontro all’accesso agli atti effettuato in cui si legge che “in riferimento alla richiesta di accesso agli atti (…) si rappresenta che per l’alunno sono state assegnate per l’a.s. 2025/26 n. 18 ore settimanali di sostegno, ciò nonostante fin dai primi giorni di scuola è emersa la necessità di aumentare le ore di sostegno assegnate all’alunno per l’intero orario settimanale pari a 30 ore. A tal uopo sono state richieste per il prossimo anno scolastico 2026/27 n. 30 ore di sostegno settimanali (…)”; b) della nota prot. -OMISSIS- del 27 febbraio 2026 relativa all’anno scolastico 2025/26 (doc. 05) comunicata a mezzo pec in pari data in cui si legge che l’alunno proviene dalla Scuola Primaria 30° C.D.“G.Parini” di Napoli la quale nel Pei “(…) ha richiesto per l’a.s.2025/26 n. 22 ore settimanali. Nello specifico le 22 ore settimanali nel passaggio dal grado di istruzione di scuola primaria alla secondaria di primo grado si tramutano in 18 ore settimanali (…) e pertanto all’alunno sono state assegnate dall’Usr Campania n. 18 ore settimanali a far data dall’1/9/2026(…)”; c) del Pei A.S. 2025/26 in particolare nella parte in cui si legge che l’alunno permane a scuola per 30 ore ed è coperto da 18 ore di sostegno (doc. 06); d) del verbale del Glo n. 1 del 23/02/26 per l’a.s. 2025/26 (doc. 07); e) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; f) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS- -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, - dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l’anno2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap. NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202601507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, PEI e atti di determinazione dell’organico di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente con disabilità)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. Sono stati impugnati gli atti con cui l’amministrazione scolastica ha assegnato 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, nonché il PEI, il verbale del GLO e gli atti di determinazione dell’organico di fatto. La parte ricorrente ha dedotto l’insufficienza dell’assistenza assegnata rispetto all’orario scolastico e alle esigenze derivanti dalla grave disabilità, evidenziando che il PEI dell’anno scolastico precedente indicava la necessità di 22 ore e che il PEI relativo all’anno successivo prevedeva 30 ore. È stata inoltre contestata l’assenza di motivazione dell’assegnazione di sole 18 ore e chiesta la declaratoria del diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario, ovvero per un numero di ore adeguato alle patologie, con conseguente integrazione o modifica del PEI e risarcimento del danno da ritardata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nella mancata motivazione dell’assegnazione di sole 18 ore, nonostante le indicazioni dei PEI circa un fabbisogno superiore. Il periculum è stato riconosciuto in relazione agli interessi superiori coinvolti e al pregiudizio arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica del minore dalla riduzione delle ore di sostegno. Gli atti impugnati sono stati sospesi ai fini del riesame; l’amministrazione dovrà procedere, previa integrazione del PEI 2025/2026, alla conseguente assegnazione del numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, senza che l’ordinanza stabilisca cautelarmente un rapporto numerico o un preciso numero di ore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027, non ancora calendarizzata.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di handicap grave costituisce il presupposto fattuale richiamato per valutare le esigenze di sostegno scolastico del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto accogliendola.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In presenza di una disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’assegnazione delle ore di sostegno deve essere correlata alle concrete esigenze di integrazione scolastica risultanti dal PEI e non può essere ridotta senza una motivazione specifica.
  • L’assegnazione di un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all’orario scolastico e alle esigenze indicate nei PEI può integrare il fumus boni iuris quando l’amministrazione non esplicita le ragioni della determinazione.
  • Il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione di un minore con disabilità grave è idoneo a configurare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
  • Quando l’assegnazione delle ore di sostegno risulti potenzialmente insufficiente e non adeguatamente motivata, il giudice può sospendere gli atti ai fini del riesame, imponendo la previa integrazione del PEI e la successiva assegnazione del numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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