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Parere

Parere n. 1599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- avverso decreto n. -OMISSIS-del 29/11/2023 di decadenza dall'impiego;

Giustizia amministrativa202401059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto ministeriale del 29 novembre 2023 di decadenza dall'impiego per assenza ingiustificata superiore a quindici giorni

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto di decadenza dall'impiego adottato ai sensi dell'art. 127, lett. c), d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 236 d.lgs. n. 217/2005, deducendo: la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, per difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e buona fede; erronea applicazione dell'art. 127 d.P.R. n. 3/1957, per mancato accertamento della volontà di abbandonare il servizio e mancata acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione. Il ricorrente ha sostenuto di avere giustificato l'assenza mediante certificati relativi a patologie proprie e della compagna, affermando inoltre di avere inviato osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento, allegando un grave pregiudizio economico e familiare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. L'assenza dal servizio dal 29 luglio al 15 agosto 2023 è rimasta priva di giustificazione documentale; inoltre, anche per il periodo successivo alla scadenza del certificato medico decorrente dal 16 agosto 2023, non è stata dimostrata la giustificazione dell'assenza sino alla notifica del decreto. La documentazione richiamata dal ricorrente non risultava pervenuta all'ufficio istruttore e il comportamento complessivo — mancata comunicazione dello stato di salute, mancato ritiro della diffida e prolungato disinteresse per il rapporto di lavoro — è stato ritenuto incompatibile con la pretesa illegittimità della decadenza. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 127 d.P.R. n. 3/1957 configura una causa automatica di decadenza in presenza di un'assenza ingiustificata superiore a quindici giorni, dando luogo a un provvedimento vincolato. Ne consegue che le violazioni procedimentali dedotte non avrebbero comunque potuto determinare l'annullamento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990. La volontà di abbandonare il servizio è stata ritenuta desumibile dal comportamento oggettivo del dipendente, senza necessità di un distinto accertamento. L'istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

Il motivo è infondato. L'assenza dal servizio dal 29 luglio al 15 agosto 2023 è rimasta priva di giustificazione documentale. Anche superando la questione della tardività, la documentazione prodotta non dimostra oggettivamente la giustificazione dell'assenza; analogamente, non risulta giustificata l'assenza successiva alla scadenza del certificato del 16 agosto 2023 fino alla notifica del decreto. La documentazione invocata non è inoltre pervenuta all'ufficio istruttore. Il comportamento del dipendente, consistito nel non informare l'Amministrazione, non ritirare la diffida e non curarsi per mesi del rapporto di lavoro, esclude il dedotto difetto di istruttoria e di partecipazione in termini idonei a incidere sull'esito.

Erronea applicazione dell'art. 127 d.P.R. n. 3/1957

Il motivo è infondato. L'art. 127 d.P.R. n. 3/1957 configura una causa automatica di decadenza in caso di assenza ingiustificata superiore a quindici giorni e il provvedimento adottato è vincolato. Non è quindi necessario un autonomo accertamento della volontà di abbandonare il servizio, desumibile dal comportamento oggettivo del dipendente, caratterizzato da assenza prolungata, mancato ritiro della diffida e mancata comunicazione. La mancata acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione non determina l'illegittimità del provvedimento, anche alla luce dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.

Istanza cautelare

L'istanza di sospensione, fondata sul pregiudizio economico e familiare derivante dalla perdita dell'impiego, è stata assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 127, lett. c), d.P.R. n. 3/1957

    assenza ingiustificata dal servizio superiore a quindici giorni

    La disposizione configura una causa automatica di decadenza dall'impiego e comporta l'adozione di un provvedimento vincolato.

  • art. 236 d.lgs. n. 217/2005

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del decreto di decadenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente con riferimento al dedotto difetto di motivazione, ritenuto non idoneo a condurre all'annullamento del provvedimento.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente con riferimento alla partecipazione procedimentale; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto al contenuto vincolato del provvedimento.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Le violazioni procedimentali non comportano l'annullamento quando, per la natura vincolata dell'atto, è evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 1 aprile 2025, n. 2723

    È richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990 ai provvedimenti vincolati.

Massime di principio

  • La decadenza dall'impiego prevista per l'assenza ingiustificata superiore a quindici giorni costituisce una causa automatica e comporta l'adozione di un provvedimento vincolato.
  • Quando il provvedimento amministrativo è vincolato e risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, le violazioni procedimentali non determinano l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • La volontà di abbandonare il servizio può essere desunta dal comportamento oggettivo del dipendente, costituito da assenza prolungata, mancato ritiro della diffida e omessa comunicazione all'Amministrazione, senza necessità di un autonomo accertamento psicologico della volontà.
  • La produzione di documentazione sanitaria nel ricorso non supera l'assenza di giustificazione documentale quando essa non risulta tempestivamente pervenuta all'ufficio competente e non copre oggettivamente tutti i periodi di assenza contestati.

Decadenza dall'impiego di un vigile del fuoco per assenza ingiustificata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un vigile del fuoco esperto contro il decreto ministeriale del 29 novembre 2023 con cui è stata disposta la decadenza dall'impiego. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 127, lett. c), d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 236 d.lgs. n. 217/2005.

Fatti e procedimento amministrativo

Il dipendente è risultato assente ingiustificato dal servizio a decorrere dal 29 luglio 2023 per oltre quindici giorni. Il Comando dei vigili del fuoco gli ha inviato una diffida a riprendere servizio, non ritirata e restituita per compiuta giacenza. Successivamente, la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza, notificato l'8 novembre 2023. Il decreto di decadenza è stato adottato il 29 novembre 2023 e notificato il 20 dicembre 2023. Il dipendente non ha mai ripreso servizio.

Motivi del ricorso

Il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e buona fede. Il ricorrente ha sostenuto di avere trasmesso giustificazioni sanitarie relative a lombalgia, trauma distorsivo alla caviglia e ulteriori condizioni di salute, nonché un certificato del 16 agosto 2023 attestante un'inabilità temporanea al lavoro con prognosi di 107 giorni. Ha inoltre affermato di avere inviato, dopo la comunicazione di avvio, osservazioni ricevute dall'Amministrazione il 22 novembre 2023, nelle quali riconosceva l'irregolarità della condotta, si scusava e manifestava la volontà di rientrare in servizio.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 127 d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che non fosse stata accertata la volontà di abbandonare il servizio e che fosse necessario acquisire il parere del Consiglio di amministrazione.

È stata inoltre chiesta la sospensione dell'efficacia del decreto, in ragione del grave pregiudizio economico e familiare asseritamente derivante dalla perdita dell'unica fonte di reddito del nucleo familiare.

Valutazione sulla giustificazione dell'assenza

La Sezione ha ritenuto che l'assenza dal 29 luglio al 15 agosto 2023 restasse priva di giustificazione documentale. Anche ipotizzando di superare il problema della tardività della documentazione, l'assenza sarebbe rimasta oggettivamente ingiustificata. La stessa conclusione è stata raggiunta per il periodo successivo alla scadenza del certificato decorrente dal 16 agosto 2023 e fino alla notifica del decreto.

È stato inoltre valorizzato il fatto che la documentazione richiamata dal ricorrente non risultava mai pervenuta all'ufficio istruttore. La Sezione ha considerato significativo il comportamento complessivo del dipendente, che per mesi non avrebbe informato l'Amministrazione del proprio stato di salute, non avrebbe ritirato la corrispondenza proveniente dall'ufficio e non si sarebbe interessato delle conseguenze dell'assenza sul rapporto di lavoro.

Natura vincolata della decadenza

La Sezione ha qualificato l'art. 127 d.P.R. n. 3/1957 come disposizione che configura una causa automatica di decadenza in presenza di un'assenza ingiustificata superiore a quindici giorni. Il decreto costituisce pertanto un provvedimento vincolato.

In tale prospettiva, anche le violazioni procedimentali dedotte dal ricorrente non avrebbero potuto condurre all'annullamento, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. È stato richiamato l'art. 21-octies l. n. 241/1990 e, a sostegno, Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 1 aprile 2025, n. 2723.

Volontà di abbandono del servizio

La Sezione ha escluso la necessità di un autonomo accertamento della volontà di abbandonare il servizio. Tale volontà è stata ritenuta desumibile dal comportamento oggettivo del dipendente: assenza prolungata, mancato ritiro della diffida e mancata comunicazione all'Amministrazione.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato. L'istanza cautelare è stata assorbita. È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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