Parere n. 1600/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario depositato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell'art.11, comma 2 del d.P.R 1199/1971, proposto, con istanza sospensiva, dalla struttura sanitaria denominata Centro di Riabilitazione ANMIC gestita dall’omonima società ANMIC in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Giuseppe Squillacioti, contro il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, la Regione Calabria, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’annullamento del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria n. 197 del 12 luglio 2023 e relativi Allegati, pubblicato sul BURC in data 12 luglio 2023, avente ad oggetto "Programmazione della Rete territoriale in attuazione del D.M. n. 77 del 23 maggio 2022 e in sostituzione del DCA n. 65/2020", in parte qua, ovverosia nella parte di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale del DCA n. 197 del 12 luglio 2023 sulla programmazione della rete territoriale sanitaria della Regione Calabria in attuazione del d.m. n. 77/2022, nonché degli atti presupposti e collegati
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, gestore di due strutture sanitarie territoriali accreditate con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato il DCA n. 197 del 12 luglio 2023, relativo alla programmazione della rete territoriale calabrese, deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 77/2022, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sui LEA e del DCA n. 81/2016, nonché violazione del diritto alla salute, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, errore sui presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost. La ricorrente contestava, in particolare, la disciplina dei setting assistenziali e delle prestazioni riabilitative, pur avendo presentato istanze di autorizzazione e accreditamento successivamente all’adozione del decreto impugnato, sulle quali l’amministrazione non si era ancora pronunciata. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso, evidenziando l’assenza, al momento della proposizione, di un titolo autorizzatorio per l’esercizio delle prestazioni cui la ricorrente aspirava.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione devono sussistere e permanere fino alla decisione la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire. Quest’ultimo deve essere personale, concreto e attuale e presuppone che dall’eventuale annullamento dell’atto derivi un’utilità effettiva per il ricorrente. Nel caso concreto, la struttura sanitaria non disponeva, al momento della proposizione del ricorso, del titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie oggetto delle proprie doglianze. Pertanto, l’eventuale pregiudizio derivante dalla programmazione commissariale era soltanto eventuale e non attuale, mentre l’utilità conseguibile dall’annullamento del DCA non era immediatamente riferibile alla ricorrente. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’atto programmatorio dei fabbisogni sanitari costituisce il prius logico rispetto al rilascio dell’autorizzazione e alla verifica di compatibilità regionale prevista dall’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza esame delle censure di merito.
Osservazioni
Carenza di interesse ad agire
L’interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale, deve sussistere al momento della proposizione dell’azione e permanere fino alla decisione. La ricorrente non ha dimostrato quale utilità effettiva avrebbe conseguito dall’annullamento degli atti impugnati.
Assenza del titolo autorizzatorio
La ricorrente era priva, al momento della proposizione del ricorso, di un titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie cui aspirava. Il pregiudizio derivante dalla programmazione dei relativi posti e setting assistenziali era pertanto meramente potenziale.
Natura programmatoria dell’atto impugnato
Il DCA n. 197/2023 ha natura sostanzialmente programmatoria. La programmazione del fabbisogno sanitario precede logicamente il procedimento autorizzatorio e costituisce parametro per la verifica regionale di compatibilità delle successive istanze.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
ricorso straordinario depositato direttamente al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 8-ter, d.lgs. 502/1992
la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione [...] in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture
L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie presuppone, oltre ai requisiti minimi, la previa verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno e la localizzazione delle strutture; la programmazione costituisce quindi il prius logico del procedimento autorizzatorio.
art. 100 c.p.c.
La norma, applicabile al processo amministrativo, richiede un interesse ad agire personale, concreto e attuale.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio esterno rende applicabile nel processo amministrativo l’art. 100 c.p.c. sulle condizioni dell’azione.
d.m. 23 maggio 2022, n. 77
Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale
Il decreto definisce i modelli e gli standard nazionali di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, in attuazione dei quali è stato adottato il DCA impugnato.
d.P.C.m. 12 gennaio 2017
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
La fonte è richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della programmazione delle prestazioni sanitarie e dei LEA.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di buon andamento, ma il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute è richiamato nel quadro del bilanciamento con le esigenze di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
art. 41 Cost.
L’iniziativa economica privata è richiamata nel bilanciamento con la tutela della salute e con la programmazione finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve essere personale, concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso e deve permanere fino alla decisione; la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato del giudizio.
- Il soggetto privo del titolo autorizzatorio necessario per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria non può, di regola, impugnare la programmazione regionale del relativo fabbisogno quando il pregiudizio dedotto dipenda ancora da un procedimento autorizzatorio non concluso.
- La programmazione regionale del fabbisogno sanitario costituisce il prius logico e il parametro di raffronto per la successiva verifica di compatibilità delle istanze di autorizzazione e accreditamento previste dall’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992.
- L’annullamento di un atto programmatorio può essere richiesto soltanto quando il ricorrente dimostri un rapporto concreto di utilità tra la caducazione dell’atto e una posizione giuridica già attuale; non è sufficiente una mera aspettativa di ottenere in futuro un’autorizzazione sanitaria.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria derivanti dai piani di rientro possono incidere sulla programmazione dell’offerta sanitaria, fermo restando che, ai fini processuali, la contestazione delle scelte programmatorie richiede comunque la dimostrazione delle condizioni dell’azione.
Impugnazione della programmazione della rete territoriale sanitaria calabrese
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una struttura sanitaria privata accreditata contro il DCA n. 197 del 12 luglio 2023 del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Il decreto concerne la programmazione della rete territoriale in attuazione del d.m. n. 77 del 23 maggio 2022 e in sostituzione del precedente DCA n. 65/2020.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente gestisce due strutture sanitarie territoriali in Calabria, entrambe accreditate con il Servizio sanitario regionale, con prestazioni ambulatoriali e domiciliari e reparti di medicina fisica e riabilitativa. Il DCA n. 197/2023 è stato adottato nel quadro della riorganizzazione della rete territoriale regionale, del d.m. n. 77/2022 e del Programma operativo 2022-2025 approvato con DCA n. 162/2022.
Oltre al DCA n. 197/2023, la ricorrente ha impugnato alcuni atti presupposti o collegati, tra cui la nota regionale di trasmissione ai Ministeri affiancanti, il parere ministeriale preventivo e il supporto consulenziale dell’Avvocatura regionale.
Censure dedotte
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 77/2022, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza e del DCA n. 81/2016. Ha inoltre dedotto la violazione del diritto alla salute, l’eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, l’errore sui presupposti, la contraddittorietà tra provvedimenti commissariali, il difetto di motivazione e la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Le doglianze riguardavano, in particolare, i setting assistenziali e le prestazioni riabilitative, anche con riferimento alle istanze di autorizzazione e accreditamento presentate dalla ricorrente il 13 e il 18 luglio 2023, successivamente all’adozione del decreto impugnato e non ancora definite dall’amministrazione.
Eccezioni delle amministrazioni
Le amministrazioni resistenti hanno sollevato, tra le altre, l’eccezione di carenza di interesse. È stato evidenziato che la ricorrente, analogamente a quanto rilevato in una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, non disponeva ancora del titolo autorizzatorio necessario per svolgere le prestazioni sanitarie cui aspirava.
Il Ministero ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie presuppone la verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno complessivo e con la localizzazione territoriale delle strutture, ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992. Ne deriva che l’atto programmatorio del fabbisogno precede logicamente il procedimento autorizzatorio.
Condizioni dell’azione
La Sezione ha ricordato che la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire sono condizioni dell’azione. L’interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale, deve esistere al momento della proposizione del ricorso e deve permanere sino alla decisione.
L’interesse è personale quando l’utilità è riferibile al soggetto ricorrente; attuale quando non consiste in una lesione meramente eventuale; concreto quando il pregiudizio si è effettivamente verificato. Il ricorrente deve dimostrare il rapporto di utilità tra l’annullamento dell’atto impugnato e il vantaggio che intende conseguire.
La Sezione ha richiamato l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo mediante l’art. 39, comma 1, c.p.a., nonché la giurisprudenza secondo cui la carenza di interesse, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo e deve permanere fino alla decisione.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva ancora ottenuto il titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie oggetto delle proprie aspirazioni. Le istanze di autorizzazione e accreditamento risultavano ancora pendenti.
Secondo il Consiglio di Stato, tale circostanza impediva di ravvisare un pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dal DCA impugnato. L’interesse della struttura sanitaria a contestare la distribuzione programmatoria dei posti e delle prestazioni era infatti soltanto potenziale e avrebbe potuto concretizzarsi solo dopo la conclusione del procedimento autorizzatorio.
La Sezione ha quindi ritenuto applicabili i principi già affermati dalla giurisprudenza, secondo cui non è possibile invertire l’ordine logico tra programmazione sanitaria e autorizzazione all’esercizio: la prima costituisce il presupposto e il parametro della seconda.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative al d.m. n. 77/2022, ai LEA, al diritto alla salute, alla ragionevolezza, alla motivazione e al buon andamento, poiché ha ritenuto assorbente la carenza di interesse a ricorrere.
La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile.
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