Parere n. 1598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sig. -OMISSIS-contro il Comune di Cave (RM) per l’annullamento, previa sospensiva, delle ordinanze di sospensione e di demolizione-OMISSIS-del 12 maggio 2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle ordinanze comunali di sospensione dei lavori e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottate il 12 maggio 2011
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali sostenendo che l'opera, realizzata in muratura con superficie coperta di 71,52 mq e volume di 167 mc, non costituisse una nuova costruzione, ma un intervento di bonifica, messa in sicurezza o consolidamento dell'accesso a una grotta preesistente. Ha inoltre dedotto l'assenza di aumento volumetrico e di incidenza sull'equilibrio urbanistico e ambientale, la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e l'illogicità o incompatibilità tra l'ordinanza di sospensione dei lavori e il successivo ordine di demolizione. L'opera era stata realizzata senza permesso di costruire, senza autorizzazione paesaggistica e senza preventiva autorizzazione in zona sismica, in area classificata artigianale e sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, entro la fascia di rispetto di 100 metri da una strada regionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, assorbendo l'istanza cautelare. L'opera è stata qualificata come nuova costruzione, poiché presenta consistenza planivolumetrica significativa, struttura stabile in muratura e destinazione funzionale autonoma, non meramente temporanea o accessoria. La sua funzione di inglobamento e protezione dell'accesso alla grotta non ne muta la natura edilizia. È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, mentre non è applicabile l'art. 37, riferito a interventi minori eseguiti in assenza o difformità da SCIA. L'assenza del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica, in area vincolata, comporta l'applicazione della misura demolitoria, qualificata come doverosa e vincolata. È stata esclusa qualsiasi incompatibilità tra la sospensione cautelare e prodromica dei lavori e il successivo ordine di demolizione, che costituisce la conseguenza repressiva dell'abuso accertato.
Osservazioni
Qualificazione dell'intervento come nuova costruzione
La costruzione in muratura, di rilevanti dimensioni e dotata di stabile consistenza planivolumetrica e autonoma destinazione funzionale, integra una nuova costruzione ai sensi della disciplina edilizia, anche se realizzata con la dichiarata finalità di servire o mettere in sicurezza una preesistenza.
Inapplicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 riguarda interventi minori riconducibili all'assenza o difformità da SCIA e non può essere applicata a una nuova edificazione eseguita in assenza totale di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
Rilevanza del vincolo paesaggistico e archeologico
La realizzazione dell'opera entro una fascia sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, costituisce violazione autonoma e assorbente e rende doverosa l'adozione dell'ordine di demolizione, senza discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla conservazione dell'opera.
Compatibilità tra sospensione dei lavori e demolizione
L'ordinanza di sospensione dei lavori ha natura cautelare e prodromica, mentre l'ordinanza di demolizione costituisce la conseguenza repressiva dell'abuso edilizio accertato; i due provvedimenti sono quindi compatibili e coerenti con la scansione procedimentale prevista dalla legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Si applica agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire che costituiscono nuova edificazione; in presenza di vincoli paesaggistici, l'obbligo demolitorio è qualificato come doveroso e vincolato.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
Presuppone interventi minori eseguiti in assenza o difformità da SCIA e non è applicabile a una nuova costruzione realizzata senza permesso di costruire.
art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
aree di interesse archeologico
Il vincolo paesaggistico e archeologico gravante sull'area, inclusa la fascia di rispetto di 100 metri, rileva come elemento che rende necessaria l'autorizzazione paesaggistica e rafforza la doverosità della demolizione dell'opera abusiva.
Massime di principio
- Integra una nuova costruzione qualsiasi manufatto edilizio stabile che determini una trasformazione significativa e permanente del territorio, anche quando il proprietario ne invochi una funzione di servizio, protezione o messa in sicurezza di una preesistenza.
- La qualificazione dell'intervento come nuova costruzione dipende dalle sue caratteristiche oggettive di consistenza, stabilità e autonomia funzionale, non dalla denominazione utilizzata dal privato né dalla finalità dichiarata dell'opera.
- La sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA non è applicabile a una nuova edificazione realizzata senza permesso di costruire.
- La realizzazione di una nuova costruzione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza sia del titolo edilizio sia dell'autorizzazione paesaggistica, comporta l'applicazione della misura demolitoria, senza che l'amministrazione debba effettuare una comparazione discrezionale tra l'interesse pubblico alla repressione e quello privato alla conservazione dell'opera.
- L'ordinanza di sospensione dei lavori e il successivo ordine di demolizione svolgono funzioni diverse e sono tra loro compatibili: la prima è cautelare e prodromica, il secondo è repressivo e consegue all'accertamento definitivo dell'abuso edilizio.
Impugnazione di ordinanze di sospensione e demolizione di una costruzione abusiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Cave (RM) per l'annullamento di un'ordinanza di sospensione dei lavori e di un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottate in relazione a una costruzione realizzata senza titolo edilizio.
Fatti e caratteristiche dell'opera
Il manufatto, realizzato su un terreno classificato in zona artigianale D1, consisteva in una costruzione in muratura con copertura in lamiera e solaio misto in legno e acciaio. Aveva una superficie coperta di 71,52 mq, un volume di 167 mc e altezze comprese tra 2,50 e 3,10 metri. L'opera inglobava l'accesso a una grotta preesistente ed era priva di pavimenti, intonaci, infissi e impianti.
Il sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato aveva accertato l'assenza del permesso di costruire, il mancato rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica e l'esecuzione dei lavori in zona sismica senza preventiva autorizzazione. L'area ricadeva inoltre in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, entro la fascia di rispetto di 100 metri da una strada regionale.
Motivi del ricorso
Il ricorrente sosteneva che l'intervento non costituisse una nuova costruzione, ma una semplice opera di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza dell'accesso alla grotta. Deduceva inoltre:
- l'assenza di aumento volumetrico e di significativa incidenza urbanistica o ambientale;
- la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001;
- l'illogicità o incompatibilità tra la sospensione dei lavori e il successivo ordine di demolizione.
Qualificazione dell'opera
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le caratteristiche oggettive del manufatto ne dimostrassero la natura di costruzione edilizia autonoma. La presenza di una struttura stabile in muratura, la rilevante consistenza planivolumetrica e la destinazione funzionale non meramente temporanea sono state considerate elementi incompatibili con la qualificazione dell'intervento come mera manutenzione o messa in sicurezza.
Richiamando anche Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2026, n. 2293, il parere afferma che costituisce nuova costruzione qualsiasi manufatto che determini una trasformazione stabile del territorio, indipendentemente dalla destinazione dichiarata o dalla funzione di servizio rispetto a una preesistenza.
Applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001
Poiché l'opera costituiva nuova edificazione ed era stata realizzata in assenza del permesso di costruire, il Comune ha correttamente applicato l'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, disponendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 37 del medesimo decreto, poiché tale disposizione riguarda interventi minori eseguiti in assenza o difformità da SCIA. Nel caso esaminato si trattava invece di una nuova costruzione realizzata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica.
Effetti dei vincoli paesaggistico e archeologico
Il manufatto ricadeva in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. La sua realizzazione in assenza dell'autorizzazione paesaggistica costituiva, secondo il parere, una violazione autonoma e assorbente.
In presenza di tale vincolo, l'obbligo di demolizione è stato qualificato come doveroso e vincolato. L'amministrazione non dispone quindi di un margine discrezionale per valutare la prevalenza dell'interesse privato alla conservazione dell'opera abusiva, né può fondare la permanenza del manufatto sulla sua asserita funzione di protezione della grotta.
Rapporto tra sospensione e demolizione
Il Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi incompatibilità tra i due provvedimenti. L'ordinanza di sospensione dei lavori ha natura cautelare e prodromica, poiché mira a impedire la prosecuzione dell'intervento. L'ordinanza di demolizione costituisce invece la conseguenza repressiva dell'abuso una volta accertata la sua consistenza e la sua illegittimità.
Esito
Il ricorso è stato ritenuto infondato e il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare. Ne consegue la prevalenza dell'amministrazione resistente e la conservazione degli effetti delle ordinanze comunali di sospensione e demolizione.
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