Parere n. 1597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comune di Pontinia, avverso il provvedimento del 28.04.2022 prot. n. -OMISSIS-di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d'uso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d’uso, prot. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2022
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria il provvedimento comunale di diniego dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, relativo alla trasformazione dei locali del piano seminterrato da non residenziali a residenziali e alla realizzazione di quattro unità immobiliari autonome. In precedenza, lo stesso soggetto aveva già impugnato davanti al TAR l’ordinanza comunale di demolizione n. 342 del 17 settembre 2021, riguardante il medesimo intervento edilizio e strettamente connessa al successivo diniego di sanatoria. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell’affare, dichiarando di voler presentare una nuova richiesta alla luce della sopravvenuta normativa edilizia regionale. La questione decisiva consiste nello stabilire se il ricorso straordinario sia ammissibile nonostante la precedente impugnazione giurisdizionale dell’atto presupposto e sostanzialmente connesso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inutile disporre il rinvio richiesto, poiché il ricorso è palesemente inammissibile. L’impugnazione proposta davanti al TAR contro l’ordinanza di demolizione riguarda un atto formalmente distinto, ma presupposto e strettamente connesso al diniego di accertamento di conformità impugnato con il ricorso straordinario. In applicazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, sancito dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, la precedente proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dello stesso soggetto preclude il ricorso straordinario anche quando gli atti siano formalmente diversi ma sostanzialmente connessi, al fine di evitare pronunce contrastanti. La Sezione ha pertanto espresso parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Osservazioni
Violazione del principio di alternatività
Il ricorso straordinario è inammissibile perché il medesimo ricorrente aveva già impugnato davanti al TAR l’ordinanza di demolizione relativa allo stesso intervento edilizio. La preclusione opera anche rispetto al successivo diniego di sanatoria, essendo quest’ultimo atto formalmente distinto ma presupposto e strettamente connesso all’ordinanza già impugnata.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
quando un atto amministrativo sia già stato impugnato in sede giurisdizionale dallo stesso soggetto, non è ammesso il ricorso straordinario
Il principio di alternatività preclude il ricorso straordinario quando lo stesso soggetto abbia già proposto ricorso giurisdizionale contro un atto presupposto o sostanzialmente connesso, anche se formalmente distinto, per evitare pronunce discordanti.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di accertamento di conformità e del permesso di costruire in sanatoria; il parere non esamina nel merito i presupposti della sanatoria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è menzionato quale adempimento procedimentale precedente al diniego, senza che la Sezione ne valuti la legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando lo stesso soggetto abbia già impugnato in sede giurisdizionale un atto amministrativo presupposto o strettamente connesso a quello successivamente impugnato in via straordinaria.
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera anche nei rapporti tra atti formalmente distinti, quando essi siano sostanzialmente collegati al medesimo procedimento o alla medesima vicenda amministrativa, così da evitare il rischio di decisioni incompatibili.
Diniego di sanatoria edilizia e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il diniego del Comune di Pontinia di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso di locali posti al piano seminterrato di un fabbricato.
Premesse e vicenda edilizia
Nel luglio 2021 il NIPAF della Regione Carabinieri Forestali del Lazio ha accertato la realizzazione, in totale difformità dai titoli edilizi esistenti, di interventi consistenti nella trasformazione di locali originariamente destinati a garage, cantina, deposito, caldaia e autoclave da uso non residenziale a uso residenziale. Sono state realizzate quattro unità immobiliari autonome e indipendenti, inserite in un edificio comprendente ulteriori unità immobiliari ai piani superiori.
A seguito dell’accertamento sono state adottate un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, l’ordinanza di demolizione n. 342 del 17 settembre 2021.
Precedente ricorso giurisdizionale
L’interessato aveva già impugnato davanti al TAR l’ordinanza di demolizione. Nel frattempo aveva presentato una richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riguardante la realizzazione delle quattro unità immobiliari al piano seminterrato.
La richiesta, preceduta dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990, è stata respinta dal Comune con provvedimento del 28 aprile 2022. Contro tale diniego è stato proposto il ricorso straordinario.
Questione preliminare: alternatività dei rimedi
Il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’affare, prospettando la presentazione di una nuova richiesta fondata sulla sopravvenuta normativa edilizia regionale. La Sezione ha ritenuto il rinvio inutile, poiché il ricorso è palesemente inammissibile.
L’ordinanza di demolizione già impugnata davanti al TAR costituisce infatti l’atto presupposto e strettamente connesso al diniego di sanatoria oggetto del ricorso straordinario. Trova quindi applicazione il principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
Valutazione del Consiglio di Stato
Secondo il parere, quando un atto amministrativo è già stato impugnato in sede giurisdizionale dallo stesso soggetto, non è ammesso il ricorso straordinario. La preclusione non riguarda soltanto il medesimo atto in senso formale, ma si estende anche ad atti distinti che risultino sostanzialmente connessi, presupposti o riferiti alla stessa vicenda amministrativa.
La ratio è evitare che il giudice amministrativo e l’autorità decidente sul ricorso straordinario possano pronunciarsi in modo divergente su atti collegati.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile. Il merito delle contestazioni relative alla conformità edilizia, al cambio di destinazione d’uso e ai presupposti della sanatoria non è stato esaminato.
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