Cassazione Civile, Ordinanza n. 28276/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2008 nei confronti di una persona fisica indicata come amministratore di fatto di una società di capitali ritenuta coinvolta in un meccanismo di frode fiscale fondato sulla creazione e utilizzazione di fatture false. La CTR Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che l'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali comporta l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, senza deroghe per le obbligazioni tributarie, ed aveva così escluso la responsabilità solidale della persona fisica per le sanzioni tributarie. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 11 d.lgs. 427/1997 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che la CTR ha erroneamente escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitali per il pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni tributarie riconducibili alla persona giuridica. Il contribuente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR Lombardia e rinviando alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il principio di esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica non opera quando la società sia stata artificiosamente costituita o utilizzata come schermo per finalità illecite e per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari. In tale ipotesi deve ripristinarsi la regola generale per cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto verificare il ruolo concretamente svolto dalla persona fisica quale amministratore di fatto e il suo coinvolgimento nelle violazioni. La CTR non avendo compiuto tale accertamento, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 427/1997
È richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, ma il testo non ne esplicita il contenuto applicato dalla Corte.
art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
La norma è interpretata nel senso che la responsabilità esclusiva dell'ente per le sanzioni tributarie opera nelle ipotesi ordinarie in cui vi sia distinzione tra contribuente e trasgressore; non opera invece quando la società sia una mera fictio creata o utilizzata per finalità illecite, con conseguente responsabilità della persona fisica autrice o beneficiaria dell'illecito.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Massime di principio
- Il principio secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la responsabilità è imputata alla persona giuridica non si applica quando la società sia stata artificiosamente costituita o utilizzata come schermo per commettere illeciti fiscali nell'interesse della persona fisica.
- In presenza di una società mera fictio o strumento di frode, la sanzione amministrativa pecuniaria deve tornare a colpire la persona fisica che ha materialmente posto in essere o beneficiato delle violazioni tributarie.
- Il giudice di merito, quando venga allegata una gestione di fatto e una società finalizzata a fini illeciti, non può arrestarsi al richiamo dell'autonomia patrimoniale perfetta, ma deve accertare concretamente il ruolo svolto dalla persona fisica e il suo coinvolgimento nelle violazioni contestate.
- L'art. 7 del d.l. n. 269/2003 regola le ipotesi ordinarie di separazione tra trasgressore e contribuente, ma non protegge l'autore materiale dell'illecito quando l'ente sia solo uno schermo fittizio creato nel suo esclusivo interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →