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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente regionale, formalmente inquadrato in categoria C, che sosteneva di avere svolto in concreto mansioni riconducibili alla categoria D in quanto esperto geologo. In primo grado era stata accolta la pretesa di differenze retributive per mansioni superiori; la Corte di appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che le attività effettivamente svolte consistessero in collaborazione istruttoria, redazione e firma di verbali di sopralluogo e pareri, partecipazione a tavoli tecnici e attività di consulenza specialistica endoprocedimentale, senza assunzione della responsabilità del provvedimento finale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame delle mansioni concretamente svolte e dei documenti di causa; (2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, del CCNL di comparto e dell'art. 36 Cost., sostenendo che le attività geologiche svolte, la qualifica professionale e il ruolo di fatto assunto imponessero l'inquadramento in categoria D; (3) omessa ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare autonomia, responsabilità e contenuto specialistico delle attività svolte; (4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di appello valutato tutte le controdeduzioni, incluse quelle sulle indennità previste dalla contrattazione decentrata per attività complesse. La Regione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e che non ricorressero né l'omesso esame di un fatto decisivo né il vizio di omessa pronuncia; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva erroneamente subordinato l'inquadramento in categoria D all'assunzione della responsabilità dell'intero procedimento, requisito non previsto dalla declaratoria contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non anche questioni, argomentazioni o la mancata ammissione di prove; non può essere usato per una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata è incompatibile con la tesi della parte e quando il giudice abbia comunque esaminato le censure rilevanti, anche senza trattare singolarmente ogni argomento difensivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare espressamente ogni allegazione o argomento incompatibile con l'esito adottato.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La censura che si fonda su documenti o atti processuali deve indicare specificamente in quale sede essi siano stati prodotti e richiamati nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    L'inquadramento e il riconoscimento di mansioni superiori devono essere valutati in base alle mansioni effettivamente svolte e alla declaratoria contrattuale applicabile, non automaticamente in base al titolo professionale posseduto.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda retributiva, in relazione alla pretesa necessità di adeguata corrispondenza tra mansioni svolte e trattamento economico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico, preciso e decisivo; non consente di contestare la valutazione delle prove o la scelta del giudice di non ammettere una prova testimoniale.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa della parte e abbia esaminato i motivi essenziali della controversia.
  • In tema di inquadramento del pubblico dipendente, il riconoscimento della categoria superiore non può essere negato o attribuito sulla base del solo titolo professionale o della mera collaborazione istruttoria: occorre verificare concretamente le mansioni svolte e confrontarle con la declaratoria contrattuale.
  • Per la categoria D del comparto considerato, non è requisito necessario l'assunzione della responsabilità dell'intero procedimento; rilevano invece le caratteristiche qualitative delle attività svolte, la loro complessità e l'eventuale contenuto tecnico-gestionale o direttivo previsto dalla declaratoria.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una surrettizia terza valutazione di merito dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImmaginazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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