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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30395/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti personalmente dagli imputati in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.; la Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla prova della condotta e al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, aveva confermato la responsabilità di due imputati per furto aggravato in concorso, escludendo una delle aggravanti contestate e la recidiva, riconoscendo però le attenuanti generiche e rideterminando la pena, con revoca della sanzione accessoria. I due imputati proponevano ricorso per cassazione personalmente, con atti separati, deducendo motivi sostanzialmente analoghi: chiedevano l'assoluzione per asserita mancanza di prova della condotta e censuravano l'eccessività della pena inflitta, lamentando anche la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali doglianze, rilevando che il ricorso era stato proposto irritualmente dagli imputati senza sottoscrizione di difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. dopo la riforma del 2017.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestata e ritenuta in sentenza di merito

  • art. 625 n. 5 c.p.

    aggravante esclusa dalla Corte d'appello

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La violazione del requisito formale di sottoscrizione del ricorso per cassazione è causa autonoma e assorbente di inammissibilità, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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