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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33807/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma della non debenza delle somme escluse in appello e della regolazione delle spese ivi disposta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un ente locale aveva chiesto il pagamento di compensi incentivanti previsti dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per una pluralità di incarichi svolti tra il 2005 e il 2014 nell'ambito della progettazione ed esecuzione di opere/interventi pubblici. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo una parte del credito residuo, ritenendo dovuti anche incentivi connessi ad attività su verde pubblico e sgombraneve; in appello l'ente pubblico aveva ottenuto una riduzione ulteriore del dovuto, con esclusione di alcune somme perché riferite a interventi qualificati come mera manutenzione ordinaria o comunque come servizi e non come opere/lavori pubblici. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più censure: ha denunciato carenza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, violazione del regolamento applicativo dell'art. 18 l. 109/1994, errata qualificazione degli interventi su verde e sgombraneve come appalti di servizi e non di lavori, omessa pronuncia su istanze istruttorie, extrapetizione quanto al dies a quo degli interessi/esigibilità del credito e illegittima compensazione parziale delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure: la qualificazione degli interventi come mera manutenzione ordinaria e quindi fuori dall'ambito dell'incentivo non è stata efficacemente scalfita; il richiamo al regolamento interno dell'ente non era spendibile perché non riprodotto integralmente e comunque non idoneo a superare il perimetro legale dell'art. 18; la statuizione sugli interessi era coerente con la domanda e con la nozione di approvazione del certificato di collaudo; la compensazione delle spese era sorretta da motivazione non apparente e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109 del 1994

    il compenso incentivante per il personale tecnico della PA spetta solo per attività di progettazione e per prestazioni connesse a opere o lavori pubblici, non per interventi qualificabili come servizi o mera manutenzione ordinaria priva di un aliquid novi; il diritto sorge nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento dell'ente, ma la disciplina interna non può estendere l'ambito legale oltre le opere/lavori.

  • art. 6 legge n. 127 del 1997

    gli enti aggiudicatori devono emanare un regolamento che disciplini i presupposti dell'incentivo tecnico; tuttavia tale regolamento opera entro il quadro legale dell'art. 18 l. 109/1994.

  • art. 2 legge n. 109 del 1994

    la nozione di lavori pubblici comprende costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, con esclusione delle attività riconducibili alla normativa sui servizi; tale definizione delimita l'ambito applicativo dell'incentivo.

  • art. 141 d.lgs. n. 163 del 2006

    la data di esigibilità del credito è ricondotta all'approvazione del certificato di collaudo; se l'approvazione espressa non interviene, essa si realizza con l'approvazione tacita per decorso del biennio.

  • art. 199 d.P.R. n. 554 del 1999

    richiamato in via transitoria come disciplina precedente sulla approvazione tacita del certificato di collaudo.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura in cassazione sulle spese è ammissibile solo se queste siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa; nel caso concreto non ricorreva tale ipotesi.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese costituisce potere discrezionale del giudice di merito; le 'gravi ed eccezionali ragioni' sono clausola generale che deve essere specificata con motivazione non generica.

  • art. 89 c.p.c.

    la valutazione delle espressioni offensive o sconvenienti nelle difese e l'eventuale ordine di cancellazione appartengono al potere discrezionale del giudice e possono incidere sulla regolazione delle spese.

  • art. 113 c.p.c.

    il principio iura novit curia non opera integralmente rispetto agli atti amministrativi interni dell'ente se il loro contenuto non è stato integralmente riprodotto nel ricorso, impedendo il controllo di legittimità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    sussistendo l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il compenso incentivante previsto per il personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici presuppone attività riconducibili a opere o lavori pubblici e non è estensibile ad appalti di servizi o a interventi di mera manutenzione ordinaria, quando manchi un'attività progettuale o realizzativa idonea a integrare la ratio premiale della norma.
  • Nel ricorso per cassazione non è censurabile efficacemente una statuizione quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito o la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile.
  • L'invocazione di un regolamento interno dell'amministrazione non può superare il limite della disciplina legale dell'incentivo e, se il contenuto dell'atto non è integralmente riportato nel ricorso, la censura è comunque inidonea a consentire il controllo di legittimità.
  • In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, quando sorretta da una motivazione non meramente generica e non illogica, non è sindacabile in cassazione nei suoi apprezzamenti di merito; il controllo di legittimità resta circoscritto all'assenza o apparenza della motivazione.
  • La decorrenza degli interessi sul credito va ancorata al momento di effettiva esigibilità individuato dal giudice secondo la disciplina del collaudo e della sua approvazione, anche tacita, quando ciò corrisponda alla domanda e al quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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