Cassazione Penale, Ordinanza n. 37043/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 10 aprile 2026 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, secondo comma, c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per l’esclusione della particolare tenuità del fatto, contestando la rilevanza delle precedenti condanne per minaccia e lesioni personali ai fini del comportamento abituale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 20-bis c.p. e 53, 56-quater e 58 della legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione per la mancata applicazione di una pena sostitutiva. Ha inoltre lamentato un asserito bis in idem sostanziale nell’utilizzo dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: le precedenti condanne per minaccia e lesioni personali, considerate reati della stessa indole, potevano fondare l’esclusione della particolare tenuità per abitualità del comportamento anche se risalenti nel tempo. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando, tra gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., i precedenti penali; la ricorrente proponeva in sostanza una diversa valutazione di merito. Il terzo motivo è privo di specificità, perché si limitava ad affermare la sussistenza dei presupposti per una pena sostitutiva senza formulare censure di legittimità compiute. La Corte ha inoltre escluso la dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale, precisando che lo stesso dato di fatto può essere considerato più volte ai fini della pena quando rilevi sotto profili e per finalità distinti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Rilevato che Consuelo Insolia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 612 cpv. cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative sulla fattispecie.
e la Corte di merito ha correttamente escluso i presupposti di applicazione della causa di non punibilità in ragione delle precedenti condanne per minaccia e lesione personale; «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole sianostati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio»
La particolare tenuità è preclusa dal comportamento abituale quando risultino precedenti reati della stessa indole, anche se commessi molto tempo prima dei fatti giudicati.
considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62 bis, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego è adeguatamente motivato quando la decisione espone gli elementi considerati rilevanti e preponderanti.
la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
Gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. possono essere valutati dal giudice nell’esercizio della discrezionalità relativa alle attenuanti generiche; la loro ponderazione non è sindacabile in cassazione quando la motivazione è congrua e logica.
considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 legge n. 689 del 1981, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità
La Corte ha esaminato la doglianza relativa alla pena sostitutiva, ma l’ha dichiarata priva di specificità perché basata su affermazioni assertive e non su censure di legittimità compiute.
considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 legge n. 689 del 1981, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità fonda su enunciati assertivi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di merito, senza dunque muovere compiute censure di legittimità al riguardo
La doglianza sulla mancata applicazione delle pene sostitutive deve indicare in modo specifico le censure di legittimità; la mera affermazione dei presupposti applicativi non è sufficiente.
art. 56-quater legge n. 689 del 1981
considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 legge n. 689 del 1981, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità fonda su enunciati assertivi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di merito, senza dunque muovere compiute censure di legittimità al riguardo
La censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva è inammissibile se non individua specificamente l’errore di legittimità attribuito alla decisione impugnata.
considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56-quater, 58 legge n. 689 del 1981, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità fonda su enunciati assertivi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di merito, senza dunque muovere compiute censure di legittimità al riguardo
La doglianza concernente l’applicazione della pena sostitutiva deve essere specifica e articolare una censura di legittimità, non bastando l’affermazione astratta della sussistenza dei presupposti.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p., il comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità può risultare da precedenti reati della stessa indole anche se commessi molto tempo prima dei fatti oggetto del giudizio.
- Il giudice di merito dispone di discrezionalità nel valutare gli elementi rilevanti per le attenuanti generiche; la decisione di negarle è adeguatamente motivata quando indica gli elementi ritenuti prevalenti, e non è censurabile in cassazione mediante la sola prospettazione di una diversa valutazione di merito.
- La censura sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva deve indicare specificamente l’errore di legittimità della decisione impugnata; non è sufficiente affermare in modo assertivo che sussistono i relativi presupposti.
- Ai fini della determinazione della pena, il giudice può considerare il medesimo dato di fatto più volte quando lo apprezzi sotto profili diversi e per finalità distinte, senza che ciò comporti violazione del ne bis in idem.
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