Cassazione Penale, Sentenza n. 04778/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, di truffa e reati connessi relativi a una compravendita fraudolenta di autoveicoli (artifizi e raggiri, uso di targhe e documenti falsi, predisposizione di documenti falsi, indotta autenticazione di firma non genuina). I motivi di ricorso erano: (1) vizi di motivazione e erronea applicazione di legge, sostenendo che l'assoluzione per riciclaggio renderebbe insostenibile la condanna per truffa e che non vi sarebbero elementi concreti a dimostrare gli artifici e la consapevolezza dell'imputato; (2) doglianza circa l'assorbimento dei reati di sostituzione di persona e falso nella truffa; (3) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio, con contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, di fatto, mirava a una rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, senza dimostrare violazioni di legge o travisamenti della prova. La Cassazione ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata, evidenziando elementi probatori idonei a comprovare la partecipazione dell'imputato (ritrovamento dell'auto nella sua disponibilità, dichiarazioni della persona offesa che lo indicava come interlocutore principale, comportamento post-atto, utenza telefonica collegata a persona residente nello stesso campo profughi). Il secondo motivo è stato respinto sul principio che i reati di sostituzione di persona e di falso possono concorrere con la truffa, essendo protetti beni giuridici diversi e non operando assorbimento automatico quando la falsificazione costituisca artificio per la truffa. Il terzo motivo è stato considerato infondato: la determinazione della pena e il diniego delle generiche risultano adeguatamente motivati, tenuto conto della recidiva specifica infraquinquennale che impediva la prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo sulla truffa: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della truffa (artifici e raggiri, conseguimento dell'altrui danno patrimoniale) e la consapevole partecipazione dell'imputato all'operazione fraudolenta
Articolo sul riciclaggio: la Corte di appello ha assolto l'imputato da questa fattispecie; la Cassazione non ha ritenuto che l'assoluzione impedisca comunque la configurabilità della truffa, se i relativi elementi sono distinti
Sostituzione di persona: la Corte ha confermato che può concorrere formalmente con la truffa, essendo tutelati beni giuridici diversi (fede pubblica vs. patrimonio)
Norme sulla falsità documentale: la falsificazione di documenti può costituire artificio idoneo a realizzare la truffa e, quindi, concorrere materialmente con essa senza assorbimento
Codice penale, artt. 48, 479, 476 comma 2
artt. 48, 479, 476, comma 2 cod. pen.
Riferimenti a reati connessi all'uso e alla falsificazione di documenti e all'eventuale responsabilità per l'uso di atti falsi; la Corte ha ritenuto la loro possibile concorrenza con la truffa
Codice procedura penale, art. 192
Norma richiamata dal ricorrente: la Cassazione ha ritenuto che le censure riferite non dimostrassero una concreta violazione delle norme procedurali o della motivazione, essendo in realtà richiesta una rivalutazione probatoria
Codice procedura penale, art. 606
Articolo che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha sottolineato che i rilievi del ricorrente non rientrano nelle concrete ipotesi di illegittimità previste e configurano un sindacato inammissibile sul merito
Norma sulla recidiva: la Corte ha considerato applicabile la recidiva specifica infraquinquennale, circostanza che ha impedito la prevalenza delle attenuanti generiche
Norma sul concorso di reati: richiamata in relazione al concorso di reati diversi (truffa, falso, sostituzione di persona) e alla impossibilità di assorbimento automatico
Regole per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla determinazione dell'entità della pena, richiamando intensità del dolo e personalità dell'imputato
Codice procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione delle prove o della ricostruzione fattuale: i motivi devono evidenziare violazioni di legge, travisamenti della prova specificamente cagionati o vizi di manifesta illogicità nella motivazione
- La falsificazione di documenti e la sostituzione di persona possono concorrere con la truffa quando costituiscono strumenti distinti o ulteriori artifici impiegati per ingannare la vittima; non c'è assorbimento automatico a favore dell'unica fattispecie di truffa
- L'assoluzione rispetto a un reato collegato (es. riciclaggio) non esclude automaticamente la responsabilità per altri reati con elementi diversi (es. truffa), se sussistono autonomi indizi o prove a supporto di tali fattispecie
- Per contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione è carente, contraddittoria o inidonea a giustificare la valutazione delle circostanze e l'applicazione di eventuali recidive; la mera discordanza valutativa non è sufficiente
- Indizi fattuali quali il rinvenimento del bene nella disponibilità dell'imputato, la posizione di interlocutore principale nelle dichiarazioni della vittima, il comportamento post-reato e collegamenti documentabili (utenze, residenze comuni) costituiscono elementi probatori rilevanti per affermare la partecipazione a un disegno criminoso
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