Cassazione Penale, Sentenza n. 45850/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (21/07/2022) con plurime censure: vizi di motivazione e di interpretazione delle prove (in particolare valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese), errata applicazione delle norme penali in ordine alla quantificazione della pena (art. 133 c.p.), contestazione del riconoscimento dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 c.p., doglianze sulla sussistenza di reati come estorsione (art. 513-bis), usura (art. 644), e sulla legittimità e motivazione della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.; specifiche impugnazioni circa l'utilizzabilità di determinate prove o sentenze abbreviate (art. 238-bis e art. 493, comma 3 c.p.p.), omissioni procedurali e richieste di riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.6 c.p. e art. 114 c.p.). Alcuni ricorrenti hanno dedotto motivi generici di travisamento o carenza probatoria; altri puntavano al dissenso sulla determinazione della pena e sulla riconducibilità di beni sottoposti a confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione, in gran parte, ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, confermando la sentenza di merito per la maggior parte degli imputati. Sono tuttavia accolti in parte i ricorsi segnalati: annullata la sentenza impugnata nei confronti di CAPODIFERRO DOMENICO limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel profilo; annullata la sentenza nei confronti di DI COSOLA VITO limitatamente al diniego dell'attenuante (terzo e quarto motivo) con rinvio per nuovo esame su tale punto, mentre la condanna di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile per i reati contestati a quest'ultimo. Per il resto le doglianze sono respinte come generiche o non persuasive. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili la Corte dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende: complessivamente 3.000 euro ripartiti, con riduzione a 500 euro per PADOLECCHIA NICOLA che aveva rinunciato al ricorso. Inoltre la Corte ribadisce principi processuali e di merito relativi alla valutazione delle intercettazioni, al regime probatorio delle dichiarazioni acquisite ex art. 493 c.p.p. e ai limiti del sindacato di cassazione su questioni di fatto.
Norme richiamate
L'aggravante speciale puo essere applicata in relazione al metodo intimidatorio evocativo della forza mafiosa anche se l'imputato non risulti formalmente inserito in un'associazione mafiosa: si valuta la natura intimidatoria della condotta e il contesto ambientale che induce assoggettamento nella vittima
Norma sull'estorsione aggravata; la Corte di legittimità conferma che la valutazione dell'elemento soggettivo e delle modalità ricade sul giudice del merito salvo manifesta illogicità
art. 628 e art. 629, comma 2, c.p.
Riferimenti alle fattispecie di rapina ed estorsione con aggravanti; la gravità e le circostanze vengono considerate nel complesso per la determinazione della pena e delle aggravanti
Disciplina del reato di usura: il giudice può determinare il tasso usurario anche attraverso riscontri documentali e tecnici; la valutazione del tasso e del momento perfezionativo ricade sul merito se motivata
Confisca 'allargata' per sproporzione patrimoniale: rileva la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la sproporzione con redditi dichiarati; la presunzione può estendersi ai beni intestati a congiunti se emerge simulazione
Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità ma deve motivare adeguatamente gli scostamenti dal minimo edittale e gli aumenti o diminuzioni
art. 521, comma 2, c.p.p.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la violazione sussiste solo se la fattispecie ritenuta in sentenza è eterogenea rispetto a quella contestata; mere variazioni temporali o di luogo possono non costituire immutatitio facti
art. 493 e art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 493, comma 3 e art. 238-bis c.p.p.
Atti oggetto di accordo (art. 493, c.3) possono entrare nel fascicolo e servire da riscontro; sentenze non ancora irrevocabili e materiali derivanti da riti alternativi possono essere utilizzati nei limiti previsti dalla legge
art. 62 n.6 e art. 114 cod. pen.
art. 62 n.6 c.p.; art. 114 c.p.
Attenuanti per risarcimento del danno e cause di diminuzione: devono essere richieste tempestivamente in appello e adeguatamente rappresentate e motivate; art. 114 non applicabile quando il numero dei concorrenti supera cinque
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito: l'apprezzamento di intercettazioni e dichiarazioni e' questione di fatto e puo' essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicita o insufficienza motivazionale
- L'aggravante ex art. 416-bis.1 si valuta in base al metodo intimidatorio e al contesto ambientale: non e' necessario che l'imputato sia formalmente membro di un'associazione mafiosa quando la condotta evochi la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso
- Per questioni di confisca allargata ex art. 240-bis, una pronuncia definitiva in materia di prevenzione patrimoniale puo' avere effetto preclusivo salvo che non emergano fatti nuovi o elementi non valutati nel giudizio di prevenzione; in mancanza la Corte richiede motivazioni piu' rigorose
- Le doglianze generiche o prive di specifica argomentazione sulle questioni di fatto o di prova sono spesso dichiarate inammissibili: i motivi in Cassazione devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la motivazione impugnata
- Se un imputato rinuncia all'impugnazione, il ricorso e' inammissibile e puo' derivarne l'obbligo del pagamento delle spese e dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Per il riconoscimento di attenuanti legate al risarcimento del danno e' necessario che la richiesta sia tempestiva e che il risarcimento sia dimostrato e valutato nel merito; il giudice non e' vincolato all'accordo tra parti ma deve motivare il rifiuto
- Le contestazioni relative alla correlazione tra capo di imputazione e decisione sono fondate solo quando la sentenza ricostruisca un fatto eterogeneo rispetto alla contestazione originaria; piccole variazioni di data o luogo non determinano automaticamente violazione del diritto di difesa
- In tema di usura, la determinazione del tasso usurario può fondarsi su elementi documentali e riscontri tecnici; le critiche puramente probatorie che richiedono una diversa rilettura delle prove sono di competenza del merito e non della cassazione
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