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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45850/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (21/07/2022) con plurime censure: vizi di motivazione e di interpretazione delle prove (in particolare valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese), errata applicazione delle norme penali in ordine alla quantificazione della pena (art. 133 c.p.), contestazione del riconoscimento dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 c.p., doglianze sulla sussistenza di reati come estorsione (art. 513-bis), usura (art. 644), e sulla legittimità e motivazione della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.; specifiche impugnazioni circa l'utilizzabilità di determinate prove o sentenze abbreviate (art. 238-bis e art. 493, comma 3 c.p.p.), omissioni procedurali e richieste di riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.6 c.p. e art. 114 c.p.). Alcuni ricorrenti hanno dedotto motivi generici di travisamento o carenza probatoria; altri puntavano al dissenso sulla determinazione della pena e sulla riconducibilità di beni sottoposti a confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione, in gran parte, ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, confermando la sentenza di merito per la maggior parte degli imputati. Sono tuttavia accolti in parte i ricorsi segnalati: annullata la sentenza impugnata nei confronti di CAPODIFERRO DOMENICO limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel profilo; annullata la sentenza nei confronti di DI COSOLA VITO limitatamente al diniego dell'attenuante (terzo e quarto motivo) con rinvio per nuovo esame su tale punto, mentre la condanna di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile per i reati contestati a quest'ultimo. Per il resto le doglianze sono respinte come generiche o non persuasive. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili la Corte dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende: complessivamente 3.000 euro ripartiti, con riduzione a 500 euro per PADOLECCHIA NICOLA che aveva rinunciato al ricorso. Inoltre la Corte ribadisce principi processuali e di merito relativi alla valutazione delle intercettazioni, al regime probatorio delle dichiarazioni acquisite ex art. 493 c.p.p. e ai limiti del sindacato di cassazione su questioni di fatto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante speciale puo essere applicata in relazione al metodo intimidatorio evocativo della forza mafiosa anche se l'imputato non risulti formalmente inserito in un'associazione mafiosa: si valuta la natura intimidatoria della condotta e il contesto ambientale che induce assoggettamento nella vittima

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma sull'estorsione aggravata; la Corte di legittimità conferma che la valutazione dell'elemento soggettivo e delle modalità ricade sul giudice del merito salvo manifesta illogicità

  • art. 628 e 629 cod. pen.

    art. 628 e art. 629, comma 2, c.p.

    Riferimenti alle fattispecie di rapina ed estorsione con aggravanti; la gravità e le circostanze vengono considerate nel complesso per la determinazione della pena e delle aggravanti

  • art. 644 cod. pen.

    Disciplina del reato di usura: il giudice può determinare il tasso usurario anche attraverso riscontri documentali e tecnici; la valutazione del tasso e del momento perfezionativo ricade sul merito se motivata

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca 'allargata' per sproporzione patrimoniale: rileva la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la sproporzione con redditi dichiarati; la presunzione può estendersi ai beni intestati a congiunti se emerge simulazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità ma deve motivare adeguatamente gli scostamenti dal minimo edittale e gli aumenti o diminuzioni

  • art. 521 cod. proc. pen.

    art. 521, comma 2, c.p.p.

    Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la violazione sussiste solo se la fattispecie ritenuta in sentenza è eterogenea rispetto a quella contestata; mere variazioni temporali o di luogo possono non costituire immutatitio facti

  • art. 493 e art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 493, comma 3 e art. 238-bis c.p.p.

    Atti oggetto di accordo (art. 493, c.3) possono entrare nel fascicolo e servire da riscontro; sentenze non ancora irrevocabili e materiali derivanti da riti alternativi possono essere utilizzati nei limiti previsti dalla legge

  • art. 62 n.6 e art. 114 cod. pen.

    art. 62 n.6 c.p.; art. 114 c.p.

    Attenuanti per risarcimento del danno e cause di diminuzione: devono essere richieste tempestivamente in appello e adeguatamente rappresentate e motivate; art. 114 non applicabile quando il numero dei concorrenti supera cinque

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito: l'apprezzamento di intercettazioni e dichiarazioni e' questione di fatto e puo' essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicita o insufficienza motivazionale
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 si valuta in base al metodo intimidatorio e al contesto ambientale: non e' necessario che l'imputato sia formalmente membro di un'associazione mafiosa quando la condotta evochi la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso
  • Per questioni di confisca allargata ex art. 240-bis, una pronuncia definitiva in materia di prevenzione patrimoniale puo' avere effetto preclusivo salvo che non emergano fatti nuovi o elementi non valutati nel giudizio di prevenzione; in mancanza la Corte richiede motivazioni piu' rigorose
  • Le doglianze generiche o prive di specifica argomentazione sulle questioni di fatto o di prova sono spesso dichiarate inammissibili: i motivi in Cassazione devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la motivazione impugnata
  • Se un imputato rinuncia all'impugnazione, il ricorso e' inammissibile e puo' derivarne l'obbligo del pagamento delle spese e dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Per il riconoscimento di attenuanti legate al risarcimento del danno e' necessario che la richiesta sia tempestiva e che il risarcimento sia dimostrato e valutato nel merito; il giudice non e' vincolato all'accordo tra parti ma deve motivare il rifiuto
  • Le contestazioni relative alla correlazione tra capo di imputazione e decisione sono fondate solo quando la sentenza ricostruisca un fatto eterogeneo rispetto alla contestazione originaria; piccole variazioni di data o luogo non determinano automaticamente violazione del diritto di difesa
  • In tema di usura, la determinazione del tasso usurario può fondarsi su elementi documentali e riscontri tecnici; le critiche puramente probatorie che richiedono una diversa rilettura delle prove sono di competenza del merito e non della cassazione

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