Cassazione Civile, Ordinanza n. 24896/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due soggetti, in forza di una precedente sentenza di appello, intimavano precetto per il pagamento di una somma. Il destinatario proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che il credito azionato doveva ritenersi compensato con un proprio controcredito risultante da un'altra sentenza di appello. I creditori replicavano che quel controcredito era già stato soddisfatto tramite una procedura esecutiva immobiliare conclusasi con conversione del pignoramento e rilascio di quietanza di pagamento. Il tribunale respingeva l'opposizione e la corte d'appello confermava, ritenendo che la precedente sentenza non avesse escluso il pagamento ma solo rilevato un difetto di prova, con riscontro nei documenti di primo grado. In cassazione il soccombente deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., perché la corte territoriale avrebbe deciso in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva già accertato il credito opposto in compensazione e, secondo il ricorrente, anche il mancato pagamento da parte dei creditori originari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la statuizione della precedente sentenza d'appello, che aveva respinto la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado per difetto di prova del pagamento, era passata in giudicato ed era quindi vincolante. Di conseguenza, l'accertamento compiuto nel giudizio di opposizione, secondo cui il credito opposto in compensazione era stato soddisfatto, si poneva in contrasto con quel giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente l'opposizione all'esecuzione quando si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di legge
il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione, in un separato giudizio, un accertamento già definitivamente compiuto
richiamato per il procedimento camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza
Massime di principio
- Quando una domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado è stata espressamente proposta nel giudizio di appello e respinta con statuizione di merito, tale decisione passa in giudicato sostanziale e non può essere elusa in un successivo giudizio autonomo o incidentale.
- Il giudicato sostanziale preclude non solo la riproposizione della medesima domanda, ma anche ogni accertamento incompatibile su un presupposto logico-giuridico già definitivamente risolto, come l'avvenuto o mancato pagamento di una somma.
- La mancata pronuncia sulla domanda di restituzione genera soltanto un giudicato processuale; al contrario, il rigetto, anche implicito ma desumibile da una statuizione di infondatezza per difetto di prova, produce giudicato sostanziale.
- In sede di opposizione all'esecuzione non è consentito accertare in via incidentale fatti incompatibili con un precedente giudicato sostanziale, nemmeno al fine di opporre in compensazione un controcredito o di sostenere l'estinzione di esso.
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