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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26122/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada emessi per il transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, riattivata nel maggio 2017 dopo un periodo di disattivazione. I ricorrenti avevano impugnato i verbali deducendo, in sintesi, l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso, la mancata o insufficiente pubblicizzazione della riattivazione della corsia, l’erroneità dell’utilizzo dell’apparato di rilevamento automatico, nonché l’esistenza di un giudicato esterno favorevole in alcuni giudizi analoghi. In cassazione vengono riproposte dieci censure: le prime tre contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo; il quarto motivo sul preteso giudicato esterno; il quinto sulla inutilizzabilità di una consulenza tecnica prodotta in appello; il sesto sull’omesso esame di documenti; il settimo sulla prova presuntiva dell’inadeguatezza della segnaletica; l’ottavo sulla ripartizione dell’onere della prova; il nono sull’elemento psicologico della violazione e la scusabilità dell’errore; il decimo sulla necessità di autorizzazione/omologazione dell’apparato Sirio Ves.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità o novità i motivi dal quarto al decimo, osservando che il giudice di merito aveva già esaminato i documenti e le circostanze di fatto relative alla segnaletica e alla riattivazione della corsia preferenziale, che l’onere di provare l’inadeguatezza della segnaletica gravava sugli opponenti e che l’errore dell’utente non era scusabile alla luce delle iniziative informative adottate dall’amministrazione. Ha inoltre rilevato che le questioni sul giudicato esterno non erano sorrette da adeguata allegazione e produzione documentale. Conseguentemente, restano assorbite le doglianze sui primi tre motivi relative al ricorso cumulativo; l’eventuale statuizione del Tribunale sull’inammissibilità del ricorso collettivo è stata qualificata come obiter dictum, non decisiva ai fini del dispositivo. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    È stata richiamata per affermare l’inammissibilità della produzione documentale in appello quando non sia specificamente dimostrata la sua tardiva conoscenza nel processo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente e trascrivere gli atti processuali su cui fonda le censure, così da consentire alla Corte il controllo della decisività dei documenti invocati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta del relatore di definizione inammissibile o comunque di rigetto del ricorso.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità per mancata apertura del contraddittorio su una questione di diritto rilevata d’ufficio, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale in materia di "terza via".

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    Per le violazioni amministrativamente sanzionate è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, salvo prova liberatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe un error in procedendo richiede comunque una specifica indicazione del fatto processuale e degli atti rilevanti, non potendo la Corte supplire alle carenze di allegazione della parte.
  • L’omesso esame di documenti non è configurabile quando il giudice di merito li abbia comunque considerati nel complesso del materiale istruttorio; il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento di prova se la motivazione dà conto della ragione del convincimento.
  • In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, se l’opponente deduce l’inesistenza del segnale, l’onere della prova contraria grava sull’amministrazione; se invece deduce la sola inadeguatezza o insufficienza della segnaletica, spetta all’opponente dimostrare in concreto che proprio quella carenza ha inciso sulla sua condotta di guida.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa, non occorre la prova del dolo o della colpa in concreto dell’autore della violazione, essendo sufficiente la commissione del fatto vietato, salvo che l’interessato dimostri di aver agito senza colpa o in presenza di un errore scusabile.
  • L’errore sulla sanzione o sulla disciplina della circolazione è scusabile solo se, per specifiche circostanze di tempo e di luogo, l’agente non poteva ragionevolmente conformarsi al precetto nonostante abbia adottato ogni esigibile cautela informativa.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se riguarda il medesimo rapporto o una situazione giuridica dipendente o subordinata; non è sufficiente l’analogia tra fatti o violazioni diverse, quand’anche riferite allo stesso luogo o alla stessa tipologia di infrazione.
  • La statuizione del giudice di merito sull’inammissibilità può essere irrilevante per la decisione se la ratio decidendi effettiva è il rigetto nel merito; in tal caso la doglianza limitata al profilo processuale difetta di interesse se non incide sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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