Cassazione Civile, Ordinanza n. 37835/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi, fissati in euro 750,00 per l'attività svolta in un reclamo davanti alla Corte d'appello in materia di modifica delle condizioni di separazione tra coniugi, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il professionista sosteneva che il procedimento dovesse essere trattato, ai fini tariffari, come causa di valore indeterminabile ricompresa nella volontaria giurisdizione, con conseguente applicazione dello scaglione superiore previsto dal D.M. n. 55/2014; chiedeva quindi la rideterminazione del compenso su uno scaglione più elevato e la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. Il giudice dell'opposizione ha accolto solo in parte, riconoscendo la particolare complessità del procedimento presupposto, ma ha liquidato un compenso di euro 1.300,00, ottenuto dimezzando euro 2.600,00 ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, senza provvedere sulle spese dell'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 per avere il giudice di merito applicato uno scaglione troppo basso e per aver liquidato il compenso in modo incoerente rispetto al riconoscimento della complessità; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per l'omessa pronuncia sulle spese e competenze del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la scelta dello scaglione e la quantificazione del compenso, entro i limiti tabellari applicabili alle cause di valore indeterminabile e ai procedimenti di volontaria giurisdizione, appartengano al potere discrezionale del giudice di merito e non siano sindacabili in cassazione se il compenso non scende sotto i minimi tariffari. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice dell'opposizione aveva omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese del procedimento contenzioso, con conseguente vizio di omessa pronuncia. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 6
"Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00"
Per le cause di valore indeterminabile la liquidazione va effettuata entro i parametri tabellari previsti, tenendo conto di oggetto e complessità; la scelta tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se resta nei limiti tabellari.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella 7
La tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione costituisce il parametro tariffario di riferimento per la liquidazione dei compensi nel caso concreto.
art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'importo base individuato dal giudice di merito è stato dimezzato in applicazione della riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
La mancata pronuncia sulla liquidazione delle spese del giudizio integra vizio di omessa pronuncia.
Nel procedimento contenzioso il giudice che definisce la causa deve provvedere alla regolazione delle spese di lite.
La regolazione delle spese resta soggetta alle ordinarie regole sulla soccombenza e sulla eventuale compensazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge per censurare la liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali per cause di valore indeterminabile, il giudice di merito dispone di un margine discrezionale nella scelta dell'importo tra minimo e massimo dello scaglione applicabile, e tale scelta non è di regola censurabile in cassazione se rimane entro i parametri tabellari.
- La motivazione diventa necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri tabellari, in aumento o in diminuzione, perché in tal caso devono essere controllabili le ragioni dello scostamento.
- Per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso determinato secondo i parametri professionali può essere ulteriormente ridotto in applicazione della disciplina speciale.
- Il mancato regolamento delle spese di un giudizio contenzioso definito con provvedimento decisorio integra vizio di omessa pronuncia, censurabile con impugnazione.
- Il giudizio di opposizione a decreto di liquidazione, quando abbia natura contenziosa e sia definito con provvedimento decisorio, resta soggetto alle regole generali degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna e sulla compensazione delle spese.
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