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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29869/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (art. 606 c.1 lett. e) e lett. b) c.p.p., con richiamo agli artt. 125 c.3 e 292 c.2 lett. c-bis c.p.p.), per avere il Tribunale del riesame omesso di rispondere alle censure difensive (errata individuazione tramite intercettazioni, smentite dei riscontri, insussistenza del consesso associativo, assenza esigenze cautelari e di attualità delle stesse); 2) omessa motivazione e errata valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (con richiami a Cost. artt. 13, 27, 111 e art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.), osservando il grande intervallo temporale (fatti di settembre 2019) e l'assenza di condotte successive; 3) nullità dell'ordinanza del Gip per mancata autonoma valutazione e motivazione (richiami a art.125, 192, 309 n.9 c.p.p., Cedu artt. 5 e 6, artt. 73 e 74 DPR 309/1990).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'art. 74 DPR 309/1990, delineando gli indici di sodalizio (pluralità di soggetti, ripartizione compiti, stabilità dell'organizzazione) e individuando il ruolo del Pierri come soggetto dedito allo spaccio al minuto in favore dell'organizzazione (attività nel comune di Ugento e disponibilità ad atti violenti per l'associazione). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione rilevando la pronta riattivazione dell'associazione dopo un arresto e l'assunzione della direzione da parte del fratello dell'indagato, sicché la distanza temporale degli eventi non esclude il pericolo attuale. Sulla pretesa nullità per mancata autonoma valutazione, la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare i passaggi dell'ordinanza la cui omissione avrebbe portato a conclusioni diverse e ha affermato che la tecnica del 'copia-e-incolla' non determina automaticamente nullità se accompagnata da sufficiente analisi e da esplicitazione delle ragioni; la motivazione è stata ritenuta immune da vizi logici. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990

    La Corte ha ritenuto configurabile il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti sulla base di indici sintomatici (pluralità di partecipanti, ripartizione compiti, stabilità organizzativa e mutuo ausilio nelle attività illecite); il Pierri è stato collocato nel ruolo operativo dello spaccio al minuto.

  • art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990

    Rilevato come norma di riferimento per i singoli episodi di detenzione/traffico di stupefacenti contestati; integrano il quadro indiziario complessivo a carico dell'indagato.

  • art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.

    Richiamata quale fondamento dell'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che tale pericolo può essere desunto dalle modalità, circostanze e dinamiche dell'associazione e dalla sua pronta riattivazione.

  • art. 292 c.p.p. (autonoma valutazione)

    La Corte ha precisato che l'obbligo di autonoma valutazione impone l'esplicitazione dei criteri decisionali, ma non richiede una riscrittura originale degli elementi già presenti negli atti; il riferimento a ricopiatura della richiesta non è automaticamente vizio se accompagnato da adeguata analisi.

  • art. 125 c.3 c.p.p.

    Evocato in rapporto all'obbligo generale di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere motivazionale rispetto alle censure rilevanti.

  • art. 606 c.1 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme di ammissibilità e doglianza in Cassazione: la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non una semplice rivalutazione dei fatti; nei limiti di questo sindacato la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua.

  • artt. 13, 27, 111 Cost.

    Richiami costituzionali invocati dal ricorrente in tema di libertà personale e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che le dedotte violazioni non risultassero sussistenti alla luce della motivazione fornita.

  • artt. 5 e 6 CEDU

    Diritti europei alla libertà e al giusto processo evocati dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse tali diritti, poiché era presente motivazione adeguata e ragionevole sulle esigenze cautelari.

  • art. 192 e art. 309 n.9 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni sull'istruttoria e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione delle fonti e l'analisi degli elementi indiziari fossero sufficienti per escludere la nullità invocata.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure contro misure cautelari devono evidenziare violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione: non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti.
  • Per la configurazione del reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) il giudice valuta indici compositi (pluralità di soggetti, ripartizione dei ruoli, stabilità e mutuo ausilio); la mera contestazione generica non scalfisce il quadro indiziario se non indicati elementi concreti contrari.
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche da dinamiche organizzative e dalla capacità di pronta riattivazione dell'attività del gruppo, per cui la distanza temporale dei fatti non è di per sé dirimente.
  • L'obbligo di autonoma valutazione del giudice cautelare richiede l'esplicitazione dei criteri alla base della decisione ma non impone una riscrittura integrale degli elementi già presenti negli atti; il 'copia-e-incolla' è lecita se accompagnata da analisi e motivazione proprie.
  • Chi deduce la nullità per carenza motivazionale deve indicare i passaggi specifici la cui omissione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse; l'assenza di tale puntuale indicazione rende la censura inammissibile o infondata.
  • In caso di rigetto del ricorso, è normale la condanna del ricorrente alle spese processuali.

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