Cassazione Penale, Sentenza n. 36827/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Giudice di pace che ha prosciolto l'imputato per particolare tenuità del fatto richiamando l'art. 131-bis cod. pen., deducendo che tale istituto non sarebbe applicabile nei procedimenti dinanzi al giudice di pace in base all'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683/2017). Il ricorso contesta quindi l'applicazione in primo grado della causa di non punibilità fondata sull'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto ad impugnare. Pur richiamando che le Sezioni Unite hanno escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis nei procedimenti del giudice di pace, la Corte ha osservato che il proscioglimento per particolare tenuità trova comunque spazio nel 'microsistema' del giudice di pace tramite l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. L'errore formale del giudice di pace nel richiamare l'art. 131-bis invece dell'art. 34 non è sufficiente, di per sé, a fondare l'impugnazione: il ricorrente doveva dimostrare un pregiudizio concreto derivante dalla decisione (ad esempio spiegare perché il fatto non sarebbe tenue o perché l'art. 34 sarebbe inapplicabile nel caso concreto). Il Procuratore generale non ha fornito tale argomentazione, limitandosi a riprodurre le Sezioni Unite e a fare una affermazione generica secondo cui senza l'erronea applicazione dell'art. 131-bis l'imputato sarebbe stato condannato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile.
Norme richiamate
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che non sia applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace
la sentenza per particolare tenuità del fatto può essere emessa solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (art. 34 comma 3)
Prevede nel procedimento davanti al giudice di pace un istituto di proscioglimento per particolare tenuità del fatto con presupposti diversi dall'art. 131-bis (presenza del consenso o mancata opposizione della persona offesa e finalità conciliative)
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce, in ordine alle impugnazioni, la necessità dell'interesse a impugnare quale condizione di ammissibilità
art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Indica l'interesse ad impugnare come requisito per la proposizione del ricorso per cassazione; l'interesse deve essere attuale e concreto
Massime di principio
- Un richiamo formale all'art. 131-bis da parte del giudice di pace non comporta automaticamente la nullità del proscioglimento: occorre valutare se il risultato sostanziale sia identico a quello ottenibile con l'art. 34 d.lgs. 274/2000 e se vi sia stato un pregiudizio concreto per la parte che impugna
- Nei procedimenti davanti al giudice di pace il proscioglimento per particolare tenuità si inquadra principalmente nell'art. 34 d.lgs. 274/2000 e richiede, tra l'altro, la non opposizione della persona offesa per l'emissione della sentenza
- Chi impugna deve dimostrare un interesse concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio processuale o a ottenere un esito più favorevole: non basta una critica formale o la mera riproduzione di precedenti delle Sezioni Unite
- Se si ritiene che la fattispecie non rientri nella tenuità o che manchino i presupposti dell'art. 34 (ad esempio assenza di consenso o presenza di opposizione della persona offesa), l'onere probatorio di tali censure grava sul ricorrente e deve emergere con chiarezza nel ricorso
- In presenza di errori di richiamo normativo tra istituti analoghi ma distinti, la valutazione della rilevanza di tale errore dipende dalla dimostrazione del concreto pregiudizio sull'economia del procedimento
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