Cassazione Penale, Sentenza n. 33037/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre censure: 1) inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., delle dichiarazioni dell'operante che riportava quanto riferito dall'imputato in sede di arresto e non verbalizzato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante la modesta gravità del fatto e lo stato di incensuratezza; 3) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per non aver dato avviso all'imputato della possibilità di richiedere l'applicazione delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondati (inammissibili) il primo e il terzo motivo: il primo perché, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili purché verbalizzate e comunque le dichiarazioni riferite andavano nella direzione della giustificazione dell'allontanamento; il terzo perché non risultava che l'imputato avesse effettivamente richiesto, in appello o in udienza di discussione, l'applicazione delle nuove pene sostitutive (giurisprudenza consolidata richiede una richiesta del difensore). Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva motivato in modo errato ritenendo inopponibile l'art. 131-bis al reato di evasione in via generale; la Cassazione ha affermato che la particolare tenuità può essere applicata anche all'evasione previa valutazione concreta degli indicatori di condotta, danno e colpevolezza. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna (reato di evasione, art. 385 c.p.) è stata confermata.
Norme richiamate
Il reato contestato al ricorrente è quello di evasione; la condanna per tale reato è stata confermata dalla Corte di appello e, salvo il profilo relativo all'applicabilità della particolare tenuità, è stata mantenuta dalla Cassazione.
Il ricorso sosteneva l'inutilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato osservando che nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili purché siano verbalizzate e sottoscritte, e in ogni caso le dichiarazioni riferite dal poliziotto andavano a favore dell'imputato.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità è applicabile anche al reato di evasione se, con valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza, l'offensività è minima. La sentenza di merito era carente di una valutazione concreta, pertanto la Cassazione ha annullato il giudizio limitatamente a questo punto e ha rimesso alla Corte territoriale la valutazione concreta.
Il ricorrente denunciava la mancata informazione circa la possibilità di chiedere le nuove pene sostitutive; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non risulta che l'imputato avesse richiesto l'applicazione delle pene sostitutive in appello o in udienza, e la giurisprudenza richiede una richiesta del difensore perché il giudice d'appello si pronunci.
art. 20-bis cod. pen. (nuove pene sostitutive)
Riferito come oggetto della censura: la disciplina transitoria e la prassi giurisprudenziale richiedono che l'imputato formuli una richiesta per l'applicazione delle nuove pene sostitutive affinché il giudice d'appello debba esaminare la relativa applicabilità.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norme transitorie riforma)
Richiamato per la disciplina transitoria sulle pene sostitutive; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è necessaria la richiesta dell'imputato per ammettere l'esame delle nuove pene sostitutive in appello.
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (4 aprile 2007)
La Corte ha ritenuto non ammissibile l'astensione del difensore quando, secondo il codice di autoregolamentazione, la prescrizione del reato è destinata a maturare entro i termini previsti dal codice stesso; alla luce di ciò la dichiarazione di astensione del difensore non ha impedito la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili solo se verbalizzate e sottoscritte; il mancato verbale può rendere problematico il valore probatorio ma non sempre esclude l'utilizzabilità se le dichiarazioni sono a favore dell'imputato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis c.p. può essere applicata anche al reato di evasione: l'esclusione non è automatica e richiede una valutazione concreta e motivata degli elementi relativi a condotta, danno e colpevolezza.
- Il giudice d'appello non è tenuto a valutare d'ufficio l'applicabilità delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.); è necessaria una richiesta dell'imputato, che può essere formulata con l'atto di gravame o, al più tardi, in udienza di discussione.
- Le eccezioni di violazione procedurale avanzate in cassazione devono essere supportate da elementi concreti nella motivazione di merito; motivazioni generiche o riferite in astratto all'offensività del reato sono insufficienti per escludere l'applicazione di istituti favorevoli come la particolare tenuità.
- L'astensione degli avvocati dalle udienze è soggetta a limiti stabiliti da codici di autoregolamentazione: non è ammessa quando, secondo quei criteri, la proclamazione dell'astensione potrebbe pregiudicare i diritti del ricorrente (es. pericolo di prescrizione imminente).
- In caso di omissione motivazionale su profili che potrebbero avvantaggiare l'imputato (es. particolare tenuità), la Cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare per una valutazione concreta da parte della Corte territoriale.
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