Cassazione Penale, Sentenza n. 12896/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto anche al solo fine di far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata. Avendo la remissione e l'accettazione dell'imputato formato i presupposti di legge, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ojeda impugnava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Giudice di pace per il reato previsto dall'art. 582 c.p. Successivamente alla sentenza impugnata la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha ritualmente accettato tale remissione; il ricorso per cassazione è stato utilizzato anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Norme richiamate
Articolo indicato quale norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza impugnata confermava la condanna ai sensi di tale articolo.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio di diritto richiamato: il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Norma richiamata in relazione alle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia le spese sono a carico del querelato; la Corte l'ha applicata ponendo le spese a carico dell'imputato/querelato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se ritualmente effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato e può comportare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche soltanto per far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per l'impugnazione.
- Quando la Corte accerta l'estinzione del reato per remissione della querela, può annullare la sentenza senza rinvio; gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
- Le spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti, sono normalmente a carico del querelato (applicazione dell'art. 340 c.p.p.).
- È fondamentale verificare il rispetto delle formalità e dei termini: la remissione deve essere effettivamente presentata e l'accettazione dell'imputato deve risultare per produrre l'effetto estintivo.
- La remissione rileva soprattutto per i reati procedibili a querela; per reati procedibili d'ufficio la remissione della querela non ha efficacia estintiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12760/2024 del 28/03/2024
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12761/2024 del 28/03/2024
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12762/2024 del 28/03/2024
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12763/2024 del 28/03/2024
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2024 del 28/03/2024
- Sentenza penale · 28 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12766/2024 del 28/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →