Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12896/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto anche al solo fine di far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata. Avendo la remissione e l'accettazione dell'imputato formato i presupposti di legge, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ojeda impugnava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Giudice di pace per il reato previsto dall'art. 582 c.p. Successivamente alla sentenza impugnata la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha ritualmente accettato tale remissione; il ricorso per cassazione è stato utilizzato anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Articolo indicato quale norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza impugnata confermava la condanna ai sensi di tale articolo.

  • Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625

    Principio di diritto richiamato: il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia le spese sono a carico del querelato; la Corte l'ha applicata ponendo le spese a carico dell'imputato/querelato.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se ritualmente effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato e può comportare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche soltanto per far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per l'impugnazione.
  • Quando la Corte accerta l'estinzione del reato per remissione della querela, può annullare la sentenza senza rinvio; gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
  • Le spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti, sono normalmente a carico del querelato (applicazione dell'art. 340 c.p.p.).
  • È fondamentale verificare il rispetto delle formalità e dei termini: la remissione deve essere effettivamente presentata e l'accettazione dell'imputato deve risultare per produrre l'effetto estintivo.
  • La remissione rileva soprattutto per i reati procedibili a querela; per reati procedibili d'ufficio la remissione della querela non ha efficacia estintiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.