Cassazione Penale, Sentenza n. 19110/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari per l'imputazione cautelare di concorso esterno in associazione mafiosa ("'ndrangheta"). I difensori hanno denunciato: inosservanza o errata applicazione delle norme sulla gravità indiziaria (artt. 110 e 416-bis c.p.) e sulle norme processuali (artt. 273, 274, 275, 299 c.p.p.); vizio di motivazione e travisamento della prova di reità alla luce del mutato quadro indiziario (richiamando la sentenza Corte cost. n.231/2011); violazione dell'art. 111 Cost. Nelle more è stata però depositata una rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta dall'indagato e dal difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che non fosse dimostrata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando la sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Norma che consente l'impugnazione al Tribunale del riesame: nel caso di specie fu il titolo con cui Stilo aveva adito il riesame per contestare la misura cautelare
Richiamato relativamente al concorso di persone nel reato; utilizzato insieme all'art. 416-bis per valutare la gravità indiziaria relativa al presunto concorso esterno in associazione mafiosa
Norma che definisce l'associazione mafiosa; la Corte del riesame aveva ritenuto sussistenti indizi gravi in relazione al concorso esterno in 'ndrangheta, giudizio confermato indirettamente dal rigetto del ricorso
artt. 273, 274, 275, 299 cod. proc. pen.
Artt. richiamati dai difensori per contestare la valutazione probatoria e le esigenze cautelari; la Corte di Cassazione non ha comunque esaminato nel merito le censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la sintetica enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta motivazione apparente dell'ordinanza; la Corte non ha pronunciato sul merito della doglianza per effetto della rinuncia al ricorso
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in forza della rinuncia rituale sottoscritta dall'indagato e dal difensore
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per ragioni connesse all'esito del giudizio; applicata per imporre la somma di Euro 500 in assenza di prova di assenza di colpa
Sentenza Corte Cost. n. 231 del 19/7/2011
Giurisprudenza citata dal ricorrente per sostenere il mutato quadro indiziario; richiamata nella ricostruzione delle doglianze ma non decisiva a causa della rinuncia
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata dalla Corte per spiegare che l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere provata; in mancanza, la sanzione pecuniaria può essere irrogata
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso in Cassazione (sottoscritta dall'interessato e dal difensore) determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la Corte non entra quindi nel merito delle censure sostanziali.
- Quando si impugna la conferma di una misura cautelare per reati associativi (art. 416-bis), per ottenere la revoca occorrono elementi nuovi rilevanti e specifici che incidano sul quadro di gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari; mere contestazioni generiche della motivazione raramente sono sufficienti.
- Le doglianze relative alla motivazione (art. 111 Cost.) e al travisamento della prova richiedono che il ricorrente indichi in modo puntuale le contraddizioni o le omissioni della motivazione; in mancanza di ciò la censura è debole, e ancor più se il ricorso viene rinunciato.
- L'adozione di sanzioni accessorie processuali (spese e somme alla cassa delle ammende) può essere disposta se la rinuncia rende il ricorso inammissibile e non è dimostrata l'assenza di colpa nella scelta strategica che ha determinato l'inammissibilità.
- È prudente, prima di rinunciare a un ricorso importante come quello in Cassazione, valutare la presenza di profili di colpa o di ragionevolezza per evitare l'addebito di sanzioni economiche; la prova dell'assenza di colpa grava su chi rinuncia.
- Se si intende far valere un 'mutato quadro indiziario' sulla scorta di una pronuncia costituzionale o altra giurisprudenza, è necessario esplicitare come quella pronuncia incida direttamente sui fatti o sulle valutazioni svolte dal giudice del riesame.
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