Ordinanza n. 1067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 356/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego fondato su carenze documentali della pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava una pratica di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per cittadino straniero, ritenuta carente sotto il profilo documentale. In appello è stata invocata l'integrazione documentale depositata in un separato giudizio dal datore di lavoro, relativa alla mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale per la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Tuttavia, risultava ancora priva di dimostrazione la sussistenza del requisito alloggiativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisive le oggettive carenze documentali della pratica, rilevando che l'integrazione prodotta riguardava esclusivamente la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego e non dimostrava il requisito alloggiativo. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, la verifica presso il Centro per l'impiego deve precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta e che la domanda rivolta allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero; inoltre, la domanda allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta; una verifica effettuata successivamente non soddisfa la sequenza procedimentale prevista dalla legge.
- La domanda di nulla osta al lavoro deve essere idoneamente documentata già al momento della presentazione; la produzione successiva di documenti non è sufficiente quando permangano carenze relative a requisiti autonomi, come quello alloggiativo.
- In sede di appello cautelare, la permanenza di oggettive carenze documentali e l'assenza di prova di un requisito essenziale impediscono il riconoscimento della tutela cautelare.
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