Cassazione Civile, Ordinanza n. 19506/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dal Comune di Palermo a una richiesta di rimborso della TARSU relativa all'anno d'imposta 2008 presentata da un istituto bancario. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello della contribuente; il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 32 della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993. Secondo il ricorrente, l'annullamento giurisdizionale di una delibera comunale relativa alla tariffa di una annualità precedente non avrebbe effetti caducanti sulle delibere successive, non impugnate, che si limitano a riprodurre quella annullata, sia per l'autonomia delle delibere stesse sia per l'assenza di giudicato esterno o di disapplicazione da parte del giudice tributario. È stato inoltre dedotto che, in Sicilia, la determinazione concreta delle aliquote TARSU annuali spetterebbe alla Giunta comunale e non al Consiglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si fonda esclusivamente su un vizio processuale: la notificazione del ricorso per cassazione non è risultata validamente eseguita nei confronti dei controinteressati. In particolare, la notifica tramite posta non è andata a buon fine nei confronti di due destinatari indicati e, quanto al terzo, non è stato prodotto l'avviso di ricevimento, documento necessario per provare l'intervenuta consegna, la data e l'identità del consegnatario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di notifica postale del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento integra inesistenza materiale della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva della controparte. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La norma è richiamata solo per qualificare il motivo di ricorso dedotto come violazione di legge sostanziale.
art. 32 della legge n. 142/1990
È richiamato dal ricorrente come parametro sostanziale per sostenere l'autonomia delle delibere tariffarie comunali successive rispetto a quella annullata.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato dal ricorrente come norma sulla determinazione delle tariffe TARSU, per affermare che l'annullamento di una delibera precedente non travolge quelle successive.
L'avviso di ricevimento è indicato come il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna del plico, la data e l'identità del destinatario.
La Corte esclude la rinnovazione della notifica quando questa, per mancata produzione dell'avviso di ricevimento, è qualificata come inesistente e non meramente nulla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione è requisito ordinario di ammissibilità e deve instaurare ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
- Quando la notificazione è eseguita a mezzo posta, essa si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento necessario a provarne l'esito, la data e l'identità del consegnatario.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso per cassazione non integra una mera nullità sanabile, ma determina inesistenza materiale della notificazione e conseguente inammissibilità del ricorso.
- In caso di notificazione inesistente del ricorso per cassazione non è possibile disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- L'assenza di attività difensiva della parte intimata esclude la liquidazione delle spese di lite.
- In presenza dei presupposti, il giudice deve dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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