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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33667/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per rapina aggravata (per essere commessa da piu' persone riunite e nelle pertinenze di privata dimora) e per recidiva specifica infraquinquennale. Ha dedotto: 1) vizio di qualificazione giuridica chiedendo la riqualificazione in furto, sostenendo che la violenza era solo indiretta e mancava il rapporto di immediatezza tra sottrazione e violenza; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., per la presunta minimale consistenza dell'offesa e il modico valore della cosa sottratta; 3) errata applicazione dell'aggravante della violenza commessa da piu' persone riunite, con la censura che la compresenza non fosse nota alla persona offesa. Segnalava inoltre presunte inattendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi in gran parte reiterativi e basati su rivalutazioni di fatto non ammesse in sede di legittimita'. Sull'incisivita' del rapporto di immediatezza, la Corte ha ribadito l'ampia interpretazione giurisprudenziale secondo cui la violenza successiva, purche non interrotta da elementi estranei e funzionalmente connessa alla sottrazione (continuita' e rapporto di causalita'), puo' integrare la rapina impropria. L'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e' stata negata in quanto il pregiudizio cagionato non era di valore lievissimo considerati anche gli effetti dannosi sulla persona. L'aggravante per piu' persone riunite e' stata ritenuta correttamente applicata in base agli accertamenti di merito che documentavano la compresenza/azione coordinata. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 610, comma 5

    Richiamato per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini; norma procedurale sui tempi e modalita' di svolgimento dell'udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis

    Richiamato unitamente all'art. 610 per le modalita' di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza svolgimento dell'udienza orale su richiesta delle parti.

  • Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4

    Norma che prevede la circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuita'. La Corte ha interpretato che per la rapina non e' sufficiente il modesto valore del bene sottratto: occorre che il danno totale, anche non patrimoniale (lesione alla persona, offesa alla liberta' e integrita'), sia lievissimo; qui tale requisito non sussisteva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, a irrogare una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende; applicata per comminare il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel confronto tra furto e rapina impropria occorre valutare il rapporto di 'immediatezza' in senso ampio: la violenza anche successiva alla sottrazione, purche funzionalmente collegata e parte di un'azione unitaria volta a sottrarre la cosa o ad assicurare l'impunita', puo' legittimare la qualificazione come rapina impropria.
  • La Corte di Cassazione non e' luogo per una nuova valutazione della credibilita' dei testi o per la riconsiderazione integrale del quadro probatorio; tali censure sono inammissibili salvo manifeste contraddizioni nella motivazione di merito.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuita' del danno ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. in reati pluri-offensivi (es. rapina) e' necessario che il danno complessivo, compresi gli effetti sulla persona, risulti lievissimo; il valore modesto del bene sottratto da solo non e' decisivo.
  • L'aggravante 'commessa da piu' persone riunite' richiede che la condotta sia stata realizzata con la presenza e l'azione di piu' soggetti in modo da aumentare il pericolo o la forza intimidatrice: la sua applicazione dipende dagli accertamenti di fatto sulla compresenza e sulla percezione della vittima.
  • Proceduralmente, ricorsi non fondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende; inoltre il giudizio puo' essere svolto in camera di consiglio senza udienza orale se non e' stata richiesta nei termini.

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