Cassazione Penale, Sentenza n. 6266/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza finalizzata al riconoscimento della continuazione in executivis tra sette sentenze. Il ricorrente ha dedotto che la Corte aveva erroneamente ritenuto la richiesta mera riproposizione di una domanda già valutata, mentre l'istanza comprendeva una ulteriore sentenza (denominata 'G') la cui notificazione dell'ordine esecutivo è intervenuta nel 2020, successivamente alla precedente valutazione che aveva riguardato solo le sentenze da A a F.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di assise d'appello di Bari. Il vizio rilevato è procedurale: la domanda non costituiva mera riproposizione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché introduceva una sentenza ulteriormente notificata e dunque elementi nuovi che non erano stati valutati nel precedente provvedimento. Non è stata compiuta valutazione di merito dalla Corte territoriale, perciò è stato disposto il rinvio senza prescrivere diversa composizione del collegio.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul concorso/continuazione di reati richiamata come riferimento per la richiesta di riconoscimento del vincolo tra sentenze; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito ma ha rilevato la rilevanza procedurale della nuova sentenza rispetto alla precedente valutazione.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità quando la domanda è mera riproposizione basata sugli stessi elementi; la Cassazione ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'istanza introduceva una sentenza notificata successivamente e quindi elementi nuovi.
Istituto procedurale relativo al riconoscimento della continuazione in executivis; il ricorrente aveva invocato tale norma per ottenere il riconoscimento del vincolo tra sentenze, richiesta che la Corte territoriale aveva considerato già esaminata ma che invece comprendeva una sentenza aggiuntiva.
Norma processuale richiamata nella deduzione difensiva connessa alla fase esecutiva; qui è stata impugnata la correttezza procedurale dell'ordinanza di inammissibilità e la necessità di valutare le nuove notifiche.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione di coordinamento/procedurale citata nella prospettazione difensiva; il suo richiamo sottolinea profili procedurali relativi all'esecuzione e alla prosecuzione del procedimento, senza che la Cassazione abbia effettuato un esame di merito.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiamata per affermare che il rinvio per nuovo giudizio non richiede necessariamente diversa composizione collegiale quando non siano state compiute valutazioni di merito nel provvedimento annullato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità per mera riproposizione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è applicabile solo se la nuova istanza si fonda effettivamente sugli stessi elementi già esaminati; l'inserimento di sentenze notificate successivamente costituisce elemento nuovo che impone valutazione di merito.
- Nelle istanze volte al riconoscimento della continuazione in executivis (art. 671 cod. proc. pen.) è cruciale documentare le date di irrevocabilità e di notificazione degli ordini esecutivi: notifiche posteriori a un precedente provvedimento rendono la nuova domanda non ripetitiva.
- Se il giudice dell'esecuzione non compie valutazioni di merito ma si limita a dichiarare inammissibile un'istanza per mera riproposizione senza considerare elementi nuovi, la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per nuovo esame.
- Il rinvio per vizio procedurale non obbliga a cambiare la composizione del collegio quando la questione riguarda esclusivamente la correttezza formale del giudizio precedente e non valutazioni di merito già svolte.
- Per difesa efficace: allegare sempre documentazione che attesti chiaramente la tempistica delle notifiche e sottolineare ogni elemento nuovo rispetto a istanze già decise, per evitare che la domanda venga considerata riproposta.
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