Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale relativa alla società "Misura Enne s.r.l.". Il ricorrente ha contestato in particolare: a) la qualificazione come "accollo" di operazioni che sarebbero state mera delegazione di pagamento e, dunque, prive di effettivo pregiudizio patrimoniale (compensazione di debiti intra-gruppo per circa €1.400.000); b) la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della relazione del commissario giudiziale che avrebbe escluso significatività delle operazioni ai fini della par condicio creditorum; c) la valutazione erronea dell'elemento soggettivo (dolo), non valutato alla stregua della situazione patrimoniale del periodo in cui le condotte furono compiute (anni 2009-2010) ma alla luce di eventi successivi (svalutazione immobiliare molti anni dopo); d) la mancata declaratoria di prescrizione per talune condotte preferenziali; e) omissioni di pronuncia su motivi nuovi e su questioni processuali (utilizzabilità della testimonianza/consulenza ammessa ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. I motivi ritenuti fondati (tra cui il primo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto del ricorso originario e il secondo motivo aggiunto) attengono alla mancanza di adeguata motivazione della Corte territoriale su questioni decisive: non ha dato trattamento argomentativo compiuto alle censure circa l'inesistenza di diminuzione patrimoniale effettiva (compensazione dei debiti intra-gruppo), non ha valutato compiutamente la relazione del commissario giudiziale e non ha correttamente accertato il dolo alla luce della situazione patrimoniale dell'epoca delle condotte. Altri motivi sono stati assorbiti. Per queste ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame delle questioni omesse.
Norme richiamate
Norma relativa alle violazioni e ai fatti di bancarotta; nel caso è stata richiamata come titolo di accusa per le condotte patrimoniali contestate (bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale). La Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del reato alla luce di questa norma richieda accertamenti motivati sull'effettiva diminuzione patrimoniale e sull'elemento soggettivo.
Riguarda fattispecie di bancarotta preferenziale; è stata invocata per le operazioni di pagamento e rimborsi che avrebbero favorito alcuni creditori o soci.
Altro riferimento normativo nell'ambito delle fattispecie di bancarotta; imputazione collegata a condotte che avrebbero arrecato pregiudizio alla massa dei creditori.
Norma sul dolo eventuale/elemento soggettivo; richiamata nella doglianza sulla mancata corretta determinazione del dolo in relazione alla situazione patrimoniale al tempo delle condotte.
Regola l'ammissione di mezzi di prova su istanza di parte; la difesa ha contestato l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da parte civile dopo revoca dell'ordinanza di ammissione della prova, questione su cui la Corte d'appello non si sarebbe espressa.
Disciplina il bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorrente ha chiesto che le attenuanti generiche prevalessero, argomento non adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.
Richiamato in relazione a profili processuali sui mezzi di prova e sulla decisione su questioni introdotte in sede di appello; impone la necessità di motivare in ordine alle questioni nuove.
Norma relativa alla motivazione della sentenza d'appello e alla valutazione dei motivi; invocata nei rilievi sulla omessa o insufficiente risposta da parte della Corte d'appello alle doglianze difensive.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
«sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività»
Criterio di cassazione: la Corte ha applicato questo principio per ritenere fondata l'eccezione di mancanza di motivazione circa questioni decisive sollevate in appello.
Massime di principio
- Quando una società assume debiti di altre imprese del gruppo (presunto "accollo"), occorre valutare se vi sia stata una reale diminuzione del patrimonio della società concordataria o una semplice sostituzione del creditore: se i debiti intra-gruppo si compensano, potrebbe mancare l'elemento materiale del reato.
- La valutazione del dolo nel reato di bancarotta deve riferirsi alla situazione patrimoniale e agli elementi conoscibili al momento in cui le condotte sono state poste in essere, non a eventi successivi sopravvenuti non prevedibili dall'agente.
- Le relazioni del commissario giudiziale e altri atti tecnici del procedimento possono essere decisivi: i giudici devono confrontarsi esplicitamente con tali atti e motivare eventualmente la dissonanza tra le conclusioni peritali e la decisione di condanna.
- Nei reati fallimentari preferenziali è essenziale accertare l'intenzione o la consapevolezza di alterare la par condicio creditorum; pagamenti singoli non necessariamente integrano il reato se la loro rilevanza rispetto alla massa creditoria è limitata.
- La Corte d'appello è obbligata a rispondere compiutamente ai motivi di gravame decisivi: omissioni o risposte generiche possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.
- Questioni di prescrizione vanno esaminate con attenzione in relazione alla qualificazione definitiva della condotta (es. se riqualificata da fraudolenta a preferenziale) e alla data in cui il termine prescrizionale si sarebbe potuto iniziare a decorrere.
- Se in sede di appello vengono sollevate questioni nuove di fatto o di diritto (es. estromissione di parte civile, inutilizzabilità di prove), la Corte deve esprimersi esaurientemente; la mancata pronuncia può costituire motivo di cassazione.
- Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 62-bis), la motivazione deve esplicitare perché le aggravanti prevalgono o meno: semplici affermazioni prive di argomentazione non sono sufficienti.
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