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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale relativa alla società "Misura Enne s.r.l.". Il ricorrente ha contestato in particolare: a) la qualificazione come "accollo" di operazioni che sarebbero state mera delegazione di pagamento e, dunque, prive di effettivo pregiudizio patrimoniale (compensazione di debiti intra-gruppo per circa €1.400.000); b) la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della relazione del commissario giudiziale che avrebbe escluso significatività delle operazioni ai fini della par condicio creditorum; c) la valutazione erronea dell'elemento soggettivo (dolo), non valutato alla stregua della situazione patrimoniale del periodo in cui le condotte furono compiute (anni 2009-2010) ma alla luce di eventi successivi (svalutazione immobiliare molti anni dopo); d) la mancata declaratoria di prescrizione per talune condotte preferenziali; e) omissioni di pronuncia su motivi nuovi e su questioni processuali (utilizzabilità della testimonianza/consulenza ammessa ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. I motivi ritenuti fondati (tra cui il primo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto del ricorso originario e il secondo motivo aggiunto) attengono alla mancanza di adeguata motivazione della Corte territoriale su questioni decisive: non ha dato trattamento argomentativo compiuto alle censure circa l'inesistenza di diminuzione patrimoniale effettiva (compensazione dei debiti intra-gruppo), non ha valutato compiutamente la relazione del commissario giudiziale e non ha correttamente accertato il dolo alla luce della situazione patrimoniale dell'epoca delle condotte. Altri motivi sono stati assorbiti. Per queste ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame delle questioni omesse.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma relativa alle violazioni e ai fatti di bancarotta; nel caso è stata richiamata come titolo di accusa per le condotte patrimoniali contestate (bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale). La Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del reato alla luce di questa norma richieda accertamenti motivati sull'effettiva diminuzione patrimoniale e sull'elemento soggettivo.

  • art. 223 legge fallimentare

    Riguarda fattispecie di bancarotta preferenziale; è stata invocata per le operazioni di pagamento e rimborsi che avrebbero favorito alcuni creditori o soci.

  • art. 236 legge fallimentare

    Altro riferimento normativo nell'ambito delle fattispecie di bancarotta; imputazione collegata a condotte che avrebbero arrecato pregiudizio alla massa dei creditori.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul dolo eventuale/elemento soggettivo; richiamata nella doglianza sulla mancata corretta determinazione del dolo in relazione alla situazione patrimoniale al tempo delle condotte.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di mezzi di prova su istanza di parte; la difesa ha contestato l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da parte civile dopo revoca dell'ordinanza di ammissione della prova, questione su cui la Corte d'appello non si sarebbe espressa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina il bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorrente ha chiesto che le attenuanti generiche prevalessero, argomento non adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a profili processuali sui mezzi di prova e sulla decisione su questioni introdotte in sede di appello; impone la necessità di motivare in ordine alle questioni nuove.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza d'appello e alla valutazione dei motivi; invocata nei rilievi sulla omessa o insufficiente risposta da parte della Corte d'appello alle doglianze difensive.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività»

    Criterio di cassazione: la Corte ha applicato questo principio per ritenere fondata l'eccezione di mancanza di motivazione circa questioni decisive sollevate in appello.

Massime di principio

  • Quando una società assume debiti di altre imprese del gruppo (presunto "accollo"), occorre valutare se vi sia stata una reale diminuzione del patrimonio della società concordataria o una semplice sostituzione del creditore: se i debiti intra-gruppo si compensano, potrebbe mancare l'elemento materiale del reato.
  • La valutazione del dolo nel reato di bancarotta deve riferirsi alla situazione patrimoniale e agli elementi conoscibili al momento in cui le condotte sono state poste in essere, non a eventi successivi sopravvenuti non prevedibili dall'agente.
  • Le relazioni del commissario giudiziale e altri atti tecnici del procedimento possono essere decisivi: i giudici devono confrontarsi esplicitamente con tali atti e motivare eventualmente la dissonanza tra le conclusioni peritali e la decisione di condanna.
  • Nei reati fallimentari preferenziali è essenziale accertare l'intenzione o la consapevolezza di alterare la par condicio creditorum; pagamenti singoli non necessariamente integrano il reato se la loro rilevanza rispetto alla massa creditoria è limitata.
  • La Corte d'appello è obbligata a rispondere compiutamente ai motivi di gravame decisivi: omissioni o risposte generiche possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.
  • Questioni di prescrizione vanno esaminate con attenzione in relazione alla qualificazione definitiva della condotta (es. se riqualificata da fraudolenta a preferenziale) e alla data in cui il termine prescrizionale si sarebbe potuto iniziare a decorrere.
  • Se in sede di appello vengono sollevate questioni nuove di fatto o di diritto (es. estromissione di parte civile, inutilizzabilità di prove), la Corte deve esprimersi esaurientemente; la mancata pronuncia può costituire motivo di cassazione.
  • Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 62-bis), la motivazione deve esplicitare perché le aggravanti prevalgono o meno: semplici affermazioni prive di argomentazione non sono sufficienti.

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