Cassazione Penale, Sentenza n. 34239/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di riforma della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica e di resistenza a pubblico ufficiale. I principali motivi di ricorso contestano: 1) la violazione delle norme sull'istruttoria dibattimentale e la mancata rinnovazione integrale delle prove in appello (art. 603 e 603-bis c.p.p.), con particolare censura per l'esame solo di un teste Enel (Altese) e l'omissione dell'esame dell'agente Riccardi e dell'imputato; 2) la carenza e contraddittorietà della motivazione, in particolare l'utilizzo esclusivo della testimonianza contraddittoria di Altese per fondare la condanna; 3) la mancanza di considerazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; 4) l'insufficiente prova e motivazione in ordine all'aggravante per rottura del sigillo (art. 625, n.2 c.p.) e al mezzo fraudolento (magnete); 5) la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio), con conseguente vizio di procedibilità in relazione alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e all'inesistenza della querela quando richiesta; 6) mancanza di prova del collegamento temporale tra la gestione dell'utenza e il calo dei consumi e carenza di elementi sulla conoscenza e volontà dell'imputato circa l'applicazione del magnete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Sulla contestazione relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), ha ritenuto non adeguatamente motivata la riforma dell'assoluzione da parte della Corte d'appello, con specifico richiamo all'onere della motivazione rafforzata in caso di riforma di decisione assolutoria; perciò ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato (art. 129 c.p.p., artt. 157 e 160 c.p.). La pronuncia è stata annullata senza rinvio su questo punto. Quanto al reato di furto aggravato di energia elettrica (capo A), la Corte ha ritenuto che l'imputazione non contestasse in modo sufficiente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (che comporta procedibilità d'ufficio quando il bene sia destinato a pubblico servizio), atteso che la descrizione limitata a "impossessamento di energia elettrica di Enel spa" non specificava l'allaccio alla rete di distribuzione o altro elemento idoneo a far comprendere all'imputato che si contestava la sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio. Alla luce delle modifiche normative del d.lgs. n.150/2022 (procedibilità a querela per molte ipotesi di furto aggravato) e dell'assenza di querela nei termini previsti, il reato è risultato procedibile a querela e la relativa sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità. Conclusivamente, le condanne in appello sono state cancellate: per prescrizione il reato di resistenza; per difetto di procedibilità (mancata querela) il reato di furto aggravato.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella critica alla rinnovazione parziale dell'istruttoria in appello; implica regole sull'assunzione delle prove e sul contraddittorio nella fase d'appello
Richiesto in relazione agli obblighi del giudice d'appello nell'esame delle prove e nella rinnovazione istruttoria
Norma sul delitto di furto, richiamata nel capo d'imputazione unitamente all'art. 625 per le aggravanti
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
N.2 (violenza sulle cose/rottura del sigillo) e n.7 (beni destinati a pubblico servizio): il Collegio ha ritenuto che la circostanza n.7 abbia natura valutativa e non sia automaticamente desumibile dalla sola indicazione dell'oggetto sottratto; occorre una contestazione chiara nell'imputazione
art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
Permette di dichiarare la prescrizione del reato nel provvedimento di cassazione; utilizzata per il reato di resistenza
Richiamati per i termini di prescrizione cui si è fatto riferimento per dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato di resistenza
d.lgs. n.150 del 2022, art. 2 e art. 85
Ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto aggravato rendendolo, in molti casi, procedibile a querela; l'art.85 stabilisce termini transitori (decorrenza della querela dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto)
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione del primo grado il giudice d'appello è tenuto a una motivazione rafforzata e a un'adeguata rinnovazione istruttoria: omettere l'esame di prove determinanti o non valutare le dichiarazioni dell'imputato può determinare l'annullamento per carenza di motivazione
- L'aggravante di cui all'art. 625, n.7 (beni destinati a pubblico servizio) non è "autoevidente" e richiede una verifica giuridica sulla natura del bene e sulla sua destinazione; l'imputazione deve riportare elementi sufficientemente chiari per mettere l'imputato in grado di difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene destinato a pubblico servizio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 molti furti aggravati sono divenuti procedibili a querela salvo specifiche ipotesi tassative: se il pubblico ministero esercita l'azione senza la querela quando questa è necessaria, la relativa condanna può essere annullata senza rinvio per difetto di condizione di procedibilità
- La semplice indicazione dell'ente titolare del bene (es. Enel) non basta, di per sé, a qualificare il bene come destinato a pubblico servizio: per contestare l'aggravante è preferibile che l'imputazione specifichi fatti ulteriori (es. allaccio alla rete di distribuzione, uso della rete pubblica, caratteristiche del servizio) che rendano chiara la natura pubblicistica del bene
- In casi nei quali la prova decisiva si regge su testimonianze contraddittorie, il giudice deve motivare espressamente l'affidamento su una versione e spiegare la valutazione dell'attendibilità del teste; la difesa può sfruttare tali omissioni per ottenere l'annullamento
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