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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05171/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello, della sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in relazione al fallimento della Silva s.r.l., dichiarato il 29/11/2007), aggravati dal danno patrimoniale di rilevante gravità e dalla continuazione. Bruccoleri era accusato di essere l'amministratore di fatto che, mediante trasferimenti a società e persone riconducibili al proprio nucleo, costituzione di depositi vincolati e cessioni sottocosto, aveva distratto beni per complessivi €1.468.815,27 e aveva parzialmente distrutto/tenuto irregolarmente le scritture contabili. Turco, formalmente amministratore, è stato ritenuto consapevole e omissivamente corresponsabile, per aver firmato atti, rilasciato procure e accettato il ruolo pur conoscendo le distrazioni. In Cassazione Bruccoleri deduceva vizi motivazionali (copiatura della motivazione di primo grado, errata qualificazione come amministratore di fatto, valutazione indebita delle prove dichiarative, omessa considerazione di memorie e travisamento della natura distrattiva di atti). Turco deduceva errata applicazione dei criteri di concorso, insufficienza probatoria rispetto alla sua responsabilità (mera procura/ruolo da prestanome), carenza di prova del dolo specifico in relazione alla bancarotta documentale e, infine, mancata declaratoria di prescrizione a suo favore alla luce delle attenuanti ritenute prevalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati o, in parte, inammissibili. Ha ricordato il limite del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.), valutando la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione senza riqualificare il merito probatorio. Per Bruccoleri la Cassazione ha ritenuto legittima e autonoma la motivazione d'appello (anche se rinviata per relationem), confermando che le convergenti dichiarazioni testimoniali e riscontri oggettivi provavano l'esercizio continuativo di poteri gestori tipici di un amministratore di fatto. Quanto alle contestazioni sulle scritture e sulle operazioni con società riconducibili al Bruccoleri (es. Xosil, Silgeo), la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione che le ha inquadrate in un disegno unitario di svuotamento della fallita. Per Turco la Cassazione ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo (richiesta di rivalutazione del merito) e ha ritenuto infondate le doglianze sulla bancarotta documentale: la parziale dispersione/consegna delle scritture, contestata unitamente alle distrazioni, era idonea a dimostrare dolo anche specifico, ove la condotta documentale fosse funzionale a occultare le distrazioni. Infine la questione prescrizionale è stata rigettata: ai fini della prescrizione va considerata la pena edittale con l'aumento previsto per le aggravanti di effetto speciale (art. 157 c.p.), sicché il reato non era prescritto. I ricorsi sono stati quindi respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • r.d. 267/1942 (art. 219, comma 2, n.1)

    Riferimento all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e alla continuazione fallimentare, elemento che aumenta la pena edittale e ha incidenza sul calcolo prescrizionale.

  • Art. 2639 c.c.

    Definizione e criteri per riconoscere l'amministratore di fatto: la qualifica può emergere anche da singole operazioni se attuate nel quadro di un disegno fraudolento o dall'esercizio continuativo di poteri gestori.

  • D.P.R. 207/2010 (art. 87)

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere che talune attività erano tipiche del direttore tecnico; la Corte ha distinto le funzioni tecniche dall'esercizio dei poteri gestionali apicali tipici dell'amministratore di fatto.

  • Cod. proc. pen. (art. 192)

    Riferimento alla valutazione delle prove e agli oneri di indicazione/riscontro; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente le fonti e i riscontri.

  • Cod. proc. pen. (art. 606)

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non potendo riesaminare il merito probatorio salvo vizi motivazionali manifesti.

  • Cod. pen. (art. 40, comma 2)

    Principio della responsabilità omissiva del garante: l'amministratore che, pur avendo il dovere e la possibilità, non impedisca l'evento illecito può essere responsabile per omissione.

  • Cod. pen. (art. 157, comma 3)

    Per il calcolo della prescrizione si considera la pena stabilita dalla legge per il reato, tenendo conto dell'aumento per le aggravanti ad effetto speciale, indipendentemente dalla prevalenza delle attenuanti nel giudizio concreto.

  • Cod. civ. (art. 2392)

    Richiama i doveri di vigilanza e controllo degli amministratori, connessi all'obbligo di corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili, la cui violazione può avere rilievo penale.

  • r.d. 267/1942 (art. 217, comma 2)

    Norma sulla bancarotta documentale (riferimento alla distinzione tra forme 'generiche' e 'specifiche' di bancarotta documentale e alla diversa rilevanza del dolo).

  • Cod. proc. pen. (art. 616)

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente rigettato.

Massime di principio

  • La Cassazione controlla la legittimità e la coerenza logico-formale della motivazione; non è la sede per rinnovare la valutazione delle prove salvo vizi motivazionali manifesti.
  • La qualifica di amministratore di fatto può desumersi da condotte anche non formalmente investite (singole operazioni rilevanti se inserite in un disegno fraudolento, o attività continuativa e sistematica di gestione).
  • Il mero ruolo formale di amministratore non esime dalla responsabilità: il prestatore d'opera o 'prestanome' che sia consapevole delle distrazioni e ometta di impedirle può essere responsabile per concorso, anche per omissione (art. 40 c.p.).
  • La responsabilità per bancarotta documentale può essere accertata anche quando la mancata tenuta/conservazione delle scritture sia funzionale a occultare distrazioni; in tali casi il dolo (anche specifico) può essere desunto dal contesto complessivo.
  • Per il calcolo della prescrizione deve essere considerata la pena edittale comprensiva dell'aumento previsto da aggravanti di effetto speciale, anche se nel concreto tali aggravanti sono state neutralizzate dal prevalere delle attenuanti.
  • Per impugnare con successo in Cassazione è necessario confrontarsi punto per punto con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata: censure generiche o richieste di diversa valutazione del merito sono spesso inammissibili.
  • Le accuse fondate su un disegno unitario (es. distrazioni collegate a occultamento di scritture) richiedono che la difesa produca elementi concreti e specifici contrari; mere affermazioni di rapporti leciti risultano insufficienti senza riscontri probatori.

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