Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22030/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di estorsione (capo 9) e annullava la misura per il delitto associativo. Denuncia tre profili: (1) errore di diritto e vizio di motivazione per mancanza di autonoma valutazione del G.I.P. e applicazione indebita della regola di giudizio di cui all'art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p.; (2) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Aloe perché "de relato" e scarsa attendibilità delle dichiarazioni di Maria Rosaria Pettinato, ritenute ambigue e riferenti un episodio isolato in periodo pandemico; (3) mancanza di adeguata verifica delle esigenze cautelari, in particolare della attualità del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura dopo l'annullamento della misura relativa al delitto associativo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Tiene un controllo di legittimità limitato alla motivazione del provvedimento impugnato e verifica che il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata e specifica motivazione: ha indicato punti e pagine dell'ordinanza genetica in cui il G.I.P. aveva svolto valutazioni critiche e ha rivalutato le esigenze cautelari calibrandole sulla personalità dell'indagato e sui fatti (persistenza del pericolo di reiterazione, gravità dei precedenti e intensità dell'allarme sociale). La Corte ritiene corretta la valutazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Aloe (informazioni acquisite in via diretta durante l'attività nell'associazione e riscontrate) e il riscontro estrinseco fornito dalle dichiarazioni di Pettinato. Confermata la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'estorsione e l'attualità del pericolo di reiterazione; conseguentemente la custodia in carcere per il reato di estorsione è ritenuta legittima. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata come presunzione legale in relazione alla pericolosità di reiterazione criminosa rilevata nel provvedimento cautelare

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per censurare la regola di giudizio; la Corte tuttavia ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato la motivazione senza aderire meccanicamente alle richieste del PM

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Norma sui criteri valutativi della prova indiretta: la Corte ricorda che è principio del libero convincimento del giudice e che il Tribunale ha motivato la ritenuta attendibilità degli indizi indiretti

  • art. 195, cod. proc. pen.

    Regola sulla testimonianza indiretta: la Corte afferma che la dichiarazione "de relato" può essere valutata dal giudice e che il giudice deve motivarne la scelta; nel caso la Corte ritiene che le dichiarazioni del collaboratore, non assimilabili a puro "de relato" per la natura delle informazioni acquisite, siano utilizzabili se supportate da riscontri

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Richiamato come elemento di contesto (procedimenti pendenti) indicativo della pericolosità e della adesione del soggetto alle logiche mafiose

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione al principio che il giudice deve valutare il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare; la Corte ha considerato il periodo trascorso alla luce della personalità dell'indagato

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • In sede di riesame e di legittimità cautelare il controllo della Corte è limitato alla motivazione: non sono consentite riesami tecnici degli elementi di prova, ma va verificata la congruenza logica e la completezza della motivazione del giudice di merito
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono avere rilevanza probatoria anche se contengono informazioni non direttamente 'di prima mano', purché si dimostri che le notizie costituiscono patrimonio cognitivo comune dell'organizzazione e siano supportate da riscontri esterni e specifici
  • La testimonianza "de relato" non è categoricamente inutilizzabile: spetta al giudice valutarne l'affidabilità e motivare la scelta tra versioni concorrenti
  • La valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto non solo del tempo trascorso dall'evento, ma della personalità criminale dell'indagato, dei precedenti, dei procedimenti pendenti e della gravità concreta del fatto; l'adeguatezza della misura deve essere specificamente motivata in relazione a questi elementi
  • L'annullamento di una parte della misura cautelare (es. relativa al reato associativo) non preclude che, per altri delitti contestati, permangano ragioni idonee a giustificare misure cautelari, se adeguatamente motivate
  • Le censure generiche sulla mancanza di valutazione autonoma del G.I.P. sono inefficaci se il tribunale di riesame individua e indica puntualmente (con riferimenti) le valutazioni critiche svolte dal G.I.P. e fornisce una motivazione logica e specifica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.