Cassazione Penale, Ordinanza n. 18919/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per i delitti di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova dell'elemento soggettivo e della provenienza illecita non sarebbe stata adeguatamente dimostrata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione di doglianze già avanzate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, quindi in un motivo aspecifico e solo apparente. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena, ma anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava sorretta da motivazione non illogica, con adeguato richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e con specifica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante del fatto lieve e sull'aumento per la continuazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato di ricettazione; la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo può desumersi anche indirettamente, dalle modalità di acquisizione e dalla mancata attendibile indicazione della provenienza del bene.
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione/commercio di prodotti con segni falsi; nel caso concreto il giudice di merito ha motivato sulla contraffazione della merce.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici, cioè se si limitano a reiterare censure già disattese in appello senza confronto critico con la sentenza impugnata.
I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche sinteticamente; la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari, ivi compresa l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, purché la valutazione sia coerente con la struttura della fattispecie e con le modalità di acquisizione del bene.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità quando la pena sia motivata in modo sufficiente e non manifestamente illogico.
- La motivazione sulla pena può essere resa anche in forma sintetica mediante il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. o mediante formule equivalenti, soprattutto quando la pena irrogata sia contenuta entro il minimo edittale o al di sotto della media edittale.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di attenuanti speciali e dell'aumento per continuazione è censurabile in cassazione solo se la sentenza di merito omette motivazione o utilizza argomentazioni manifestamente illogiche.
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