Cassazione Penale, Ordinanza n. 06159/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la non punibilità per particolare tenuità e la sostituzione della pena; il testo evidenzia però che tali censure riproponevano doglianze già formulate in appello e ritenute generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e generici entrambi i motivi: quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione della Corte di appello è stata considerata non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità, avendo valorizzato la retrodatabilità del possesso illecito del cellulare, la gravità oggettiva della condotta e la condizione dell'imputato, detenuto per associazione mafiosa e da poco collaboratore di giustizia; quanto alla sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sui precedenti penali dell'imputato e ha richiamato il principio secondo cui, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p., sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia carente o illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta sia oggettivamente grave e il giudizio del giudice di merito sia congruamente motivato.
È il reato per cui l'imputato era stato condannato e oggetto del giudizio di legittimità.
La Corte osserva che non richiede la procura speciale ai fini della richiesta di sostituzione della pena, non condividendo la diversa affermazione della sentenza impugnata.
Il giudice, nella scelta sulle pene sostitutive, è vincolato ai criteri di cui a questa norma; se la motivazione è adeguata, la valutazione non è sindacabile in cassazione.
Le modifiche introdotte non eliminano il vincolo del giudice ai criteri dell'art. 133 c.p. nella valutazione delle pene sostitutive.
Fondamento della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è insuscettibile di censura in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso l'art. 131-bis c.p. con motivazione non illogica e fondata su elementi concreti di gravità della condotta e della personalità dell'imputato.
- I motivi di ricorso che si limitano a reiterare doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; se la decisione è adeguatamente motivata, il sindacato della Cassazione è limitato e non può tradursi in una nuova valutazione di merito.
- Ai fini della sostituzione della pena, l'esistenza di precedenti penali e le negative indicazioni desumibili dal quadro complessivo dell'imputato possono legittimare il diniego, purché il giudice espliciti una motivazione congrua.
- L'eventuale erronea affermazione della necessità della procura speciale per la richiesta di sostituzione della pena non conduce all'accoglimento del ricorso se la decisione è sorretta da autonoma e sufficiente ratio fondata su ulteriori elementi ostativi.
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