Ordinanza n. 23/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Cat. -OMISSIS-, adottato in data 23.12.2025 e notificato il 30.12.2025, con cui è stata rigettata l’istanza del sig. -OMISSIS- volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse per conto della Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore al rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che ha rigettato l'istanza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., deducendo, tra l'altro, la genericità e l'insufficienza degli elementi informativi posti a fondamento del diniego, in particolare quanto a un controllo del 21 agosto 2024, nonché l'erronea valutazione delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia e dei rapporti di parentela. La precedente licenza, relativa alla medesima sede, era stata revocata dopo un'informativa interdittiva antimafia. Nelle more, tuttavia, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione aveva disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 159/2011, rilevando l'incensuratezza del titolare, l'assenza di concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali e l'insufficienza dei legami familiari e dei controlli sul territorio a dimostrare un pericolo concreto e attuale di stabile agevolazione delle economie criminali. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio economico e sulla continuità dell'impresa derivante dal diniego.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Ha valorizzato il fatto che gli elementi relativi alle frequentazioni e ai legami familiari erano già stati esaminati dal Tribunale delle misure di prevenzione, che li aveva ritenuti non sufficienti a configurare un pericolo concreto e attuale di agevolazione delle economie criminali. Ha inoltre rilevato la genericità del riferimento al controllo del 21 agosto 2024, non essendo indicato il soggetto controindicato. Secondo il TAR, la valutazione della buona condotta richiesta per la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. non risultava adeguatamente e logicamente motivata alla luce dell'incensuratezza del titolare, dell'assenza di cointeressenze criminali accertate e della presenza dell'amministratore giudiziario, incaricato di vigilare e monitorare l'impresa. Pur distinguendo la finalità dell'interdittiva antimafia da quella del diniego della licenza di polizia, il giudice ha ritenuto logicamente non coerente considerare l'impresa, sottoposta a controllo giudiziario, attualmente priva dei requisiti per ottenere il titolo necessario all'attività, poiché il controllo giudiziario svolge una funzione di bonifica e di salvaguardia dell'autonomia imprenditoriale, riducendo per il futuro i rischi infiltrativi occasionali. È stato ravvisato anche il periculum in mora, per i danni economici, gli investimenti sostenuti, il rischio per la continuità aziendale e la perdita dei mezzi di sostentamento del titolare e della famiglia. L'efficacia del diniego è stata sospesa ai fini del riesame: la Questura dovrà rideterminarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 16 settembre 2026. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 800, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse
Il diniego dell'autorizzazione deve essere sorretto da una valutazione adeguatamente motivata e logicamente giustificata della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.
art. 11 T.U.L.P.S.
La valutazione della buona condotta non può fondarsi in modo automatico o generico su frequentazioni, rapporti familiari e controlli di polizia, quando tali elementi non dimostrino concretamente l'inaffidabilità attuale del richiedente.
Il controllo giudiziario, accompagnato dalla vigilanza dell'amministratore giudiziario, svolge una funzione di bonifica e può incidere sulla valutazione attuale del rischio infiltrativo e dei requisiti per l'esercizio dell'attività d'impresa.
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è concessa quando risultano fumus boni iuris e periculum in mora; la sospensione può essere disposta ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
Consente l'oscuramento dei dati personali a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
categorie particolari di dati personali
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il diniego di un'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., fondato sulla valutazione della buona condotta, deve indicare in modo concreto e specifico gli elementi dai quali risulti l'attuale inaffidabilità del richiedente; riferimenti generici a frequentazioni, rapporti di parentela o controlli di polizia non sono sufficienti se non consentono una prognosi logicamente attendibile di possibile abuso del titolo.
- Quando gli stessi elementi indiziari posti a fondamento del diniego di una licenza di polizia siano stati esaminati dal giudice delle misure di prevenzione, che ne abbia escluso l'idoneità a dimostrare un pericolo concreto e attuale di agevolazione delle economie criminali, l'Amministrazione deve spiegare specificamente le ragioni per cui quei medesimi elementi conducano, invece, a una diversa prognosi di inaffidabilità ai fini della licenza.
- L'ammissione di un'impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e la presenza di un amministratore giudiziario con compiti effettivi di vigilanza e monitoraggio costituiscono elementi rilevanti nella valutazione attuale dei requisiti per l'esercizio dell'attività, poiché il controllo giudiziario mira a neutralizzare pro futuro i rischi infiltrativi e a salvaguardare l'autonomia dell'iniziativa economica.
- Pur restando distinti i presupposti dell'interdittiva antimafia e quelli del diniego della licenza di polizia, non è logicamente coerente ritenere automaticamente priva dei requisiti per l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. un'impresa sottoposta a controllo giudiziario, senza considerare l'effetto bonificante e di vigilanza prodotto da tale misura.
- In sede cautelare, il rischio di danni economici, di compromissione della continuità dell'impresa e di perdita dei mezzi di sostentamento del titolare e della sua famiglia può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego e imporre all'Amministrazione un riesame dell'istanza.
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