Cassazione Penale, Ordinanza n. 09503/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la sua condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Deduce, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure attengono al merito e che la motivazione della sentenza impugnata è congrua, poiché valorizza la reiterazione di violazioni della stessa indole, la presenza di due precedenti specifici e l'ingente entità delle somme non versate, oltre al difetto di prova del nesso tra crisi d'impresa e inadempimento. Quanto alle attenuanti generiche, richiama il principio secondo cui esse non possono essere negate solo in base all'assenza di elementi positivi, e che non è necessario confutare analiticamente ogni elemento dedotto, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi; nel caso concreto, i precedenti specifici e l'insufficienza della prova sulla crisi d'impresa sono stati ritenuti elementi idonei a sorreggere il diniego.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il diniego del giudice di merito è sorretto da motivazione congrua, logica e adeguata; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto correttamente motivato per la reiterazione delle violazioni, i precedenti specifici e l'entità dell'omesso versamento.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza, da solo, non basta a giustificarne la concessione.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata per ottenere una rivalutazione di merito in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo non illogico di elementi ostativi quali la reiterazione di condotte della stessa indole, i precedenti specifici e l'entità del pregiudizio economico.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente escluse quando manchino elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato; lo stato di incensuratezza, di per sé solo, non è sufficiente a imporne il riconoscimento.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che motivi sui dati ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché risponda alle specifiche argomentazioni dell'interessato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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