Cassazione Civile, Ordinanza n. 14910/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa all'anno d'imposta 2007. I giudici di merito hanno accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la notifica del prodromico avviso di accertamento non si fosse perfezionata: il messo comunale aveva depositato l'atto presso la casa comunale e aveva inviato raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, ma la raccomandata non era stata recapitata per insufficienza dell'indirizzo del destinatario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e sostenendo che, in caso di indirizzo insufficiente fornito dal contribuente, la notifica si perfezionerebbe per il destinatario con il solo deposito alla casa comunale e la spedizione della raccomandata, senza necessità della sua ricezione. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di irreperibilità relativa, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede, ai fini della prova del perfezionamento, la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, parte integrante della relazione di notifica; in tale schema il perfezionamento per il destinatario coincide con il ricevimento della raccomandata informativa, non con la sola spedizione. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, per gli atti impositivi notificati ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di trasferimento in luogo sconosciuto, occorrono deposito in casa comunale e raccomandata informativa, con relativa prova in giudizio. Poiché nel caso concreto la raccomandata non era mai pervenuta alla contribuente e non era stato prodotto il relativo avviso di ricevimento, la Corte ha confermato che la notificazione non si era conclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale o processuale.
per la notifica in caso di irreperibilità relativa è necessario il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa; il perfezionamento per il destinatario richiede il ricevimento della raccomandata e la prova del relativo avviso di ricevimento o compiuta giacenza.
art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982
regime diverso rispetto all'art. 140 c.p.c.; per le notificazioni postali il perfezionamento decorre decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego, se anteriore.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
la notificazione degli avvisi o di altri atti impositivi segue le forme dell'art. 140 c.p.c. quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Massime di principio
- In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento nei confronti di quest'ultimo non si prova con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce parte integrante della relazione di notifica ex art. 140 c.p.c., perché serve a verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Per gli atti impositivi notificati al contribuente trasferito in luogo sconosciuto, il notificante deve eseguire le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, depositare l'atto in casa comunale e inviare la raccomandata informativa; la mancata prova del ricevimento della raccomandata impedisce di ritenere perfezionata la notifica.
- La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. è distinta da quella delle notificazioni a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, e tale diversità non è di per sé contraria a Costituzione se non comprime il diritto di difesa.
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