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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33144/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione con cui l'amministrazione regionale aveva richiesto la restituzione di contributi pubblici erogati per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, ritenuti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva accolto il ricorso principale della Regione e rigettato l'opposizione della società beneficiaria, affermando che, in caso di aiuti concessi in violazione dell'art. 108 TFUE, il beneficiario ha un autonomo onere di diligenza nel verificare il contenuto della decisione europea e non può invocare il proprio affidamento sulla base del solo comportamento dell'amministrazione nazionale. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la sentenza di cassazione avrebbe erroneamente supposto inesistente la diligenza dell'operatore economico, trascurando che la Corte d'appello l'aveva invece accertata in concreto; inoltre avrebbe omesso di considerare che tale diligenza sarebbe stata adempiuta tramite la verifica del contenuto della decisione di approvazione pubblicata sulla GUCE e l'assenza di condizioni preclusive nelle successive direttive di attuazione. Con il secondo motivo, qualificato come rescindente, la ricorrente ha riproposto le conseguenze di tale asserito errore; con il terzo motivo ha riproposto censure collegate alla fase rescissoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, escludendo la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio: la precedente sentenza non aveva tralasciato un fatto storico decisivo, ma aveva consapevolmente affermato un principio di diritto sulla necessità, per il beneficiario dell'aiuto, di verificare direttamente il contenuto della decisione europea e sul fatto che il legittimo affidamento è configurabile solo se la procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell'aiuto è stata rispettata. La censura mirava in realtà a contestare un errore di diritto, non un errore percettivo. È stata esclusa anche la dedotta omissione relativa alla pubblicazione della decisione europea e alle direttive di attuazione, poiché la questione era già stata esaminata e risolta sfavorevolmente. Dichiarata l'inammissibilità del primo motivo, la Corte ha assorbito il secondo e le ulteriori censure. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo su un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzata per censurare valutazioni giuridiche o principi di diritto già affermati nella sentenza impugnata.

  • art. 108 TFUE

    Gli aiuti di Stato devono essere concessi nel rispetto della procedura di controllo della compatibilità; solo il rispetto di tale procedura può fondare il legittimo affidamento del beneficiario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la sentenza abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico decisivo in modo puramente percettivo; non ricorre se la censura investe la ricostruzione giuridica della fattispecie o la soluzione data a un punto di diritto.
  • In tema di aiuti di Stato, il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento sulla sola base del comportamento dell'amministrazione nazionale: è tenuto a verificare direttamente il contenuto della decisione europea e il rispetto della procedura di controllo della compatibilità dell'aiuto con il diritto dell'Unione.
  • Il legittimo affidamento del beneficiario di un aiuto pubblico è configurabile solo se l'aiuto è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 108 TFUE; in mancanza, l'obbligo di recupero dell'aiuto incompatibile opera in modo assoluto.
  • Non può parlarsi di errore di fatto quando la sentenza impugnata abbia esaminato espressamente il punto controverso e lo abbia risolto in diritto; in tal caso la doglianza, anche se formulata come revocazione, mira sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione giuridica.
  • L'inammissibilità del motivo rescindente comporta l'assorbimento delle censure dipendenti nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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