Cassazione Penale, Sentenza n. 22099/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva proposto appello chiedendo espressamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondando la richiesta sul comportamento processuale collaborativo e sul "pronto ravvedimento" nonché sull'assenza di ostacoli normativi (art. 164, co. 4, c.p.). La Corte d'appello, pur riformando in parte la qualificazione del fatto (riconducendolo a tentato furto aggravato) e riducendo la pena, non si era pronunciata sulle suddette richieste dell'appellante, omettendo di motivare specificamente su quei mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la corte territoriale abbia violato l'obbligo di motivazione previsto dagli artt. 125, co. 3, c.p.p. e 111, comma 6 Cost., omettendo di dare conto delle specifiche doglianze dell'appellante relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Ha inoltre chiarito che il rigetto della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non assorbe automaticamente la valutazione sulle attenuanti generiche, dato il diverso oggetto dei parametri di valutazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania; per il resto la riforma precedente (riqualificazione del fatto e riduzione della pena) è confermata nella parte non annullata.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione: la Corte d'appello deve dare conto specifico dei motivi di appello quando l'appellante li ha formulati in modo circostanziato; la mancata disamina costituisce vizio rilevante.
art. 111, comma 6, Cost.
Principio del giusto processo collegato al dovere di motivazione delle decisioni giudiziali; violazione ove il giudice non affronti questioni specifiche sollevate dalle parti.
Riferito come limite normativo alla concessione della sospensione condizionale della pena; la ricorrente aveva invece allegato l'assenza di ostacoli rispetto a tale presidio.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: i parametri valutativi hanno natura oggettiva (esiguità del danno, pena edittale, modalità della condotta) e il diniego di questa causa non equivale automaticamente al diniego delle attenuanti generiche, che valutano profili soggettivi.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
Motivo di cassazione relativo alla motivazione: la mancata o insufficiente motivazione è appellabile in cassazione come vizio che può comportare annullamento.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regola procedurale sulla trattazione orale in udienza pubblica durante la pandemia: menzionata in riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di appello è obbligato a pronunciarsi e motivare specificamente su tutte le censure circostanziate proposte dall'appellante; l'assenza di una disamina costituisce vizio di motivazione.
- Il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non assorbe automaticamente la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche: sono criteri distinti (oggettivi vs. soggettivi).
- Se l'appellante chiede espressamente la valutazione della sospensione condizionale della pena e dei benefici attenuanti, la corte d'appello deve valutare e motivare anche tali profili quando incide sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In presenza di lacune motivazionali riguardanti l'entità della pena, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo esame.
- Il giudice non può limitarsi a dichiarare adesione alla decisione di primo grado senza dare conto delle specifiche argomentazioni di impugnazione; ciò viola il giusto processo e le regole di motivazione.
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