Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione per il reato previsto dall'art. 368 c.p.; sostengono che il termine massimo di nove anni si era già compiuto il 28 maggio 2018 e che la Corte di appello avrebbe considerato solo il termine intermedio di nove anni senza valutare correttamente il termine massimo, contestando il modo in cui è stata computata la recidiva reiterata.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: la recidiva reiterata è circostanza ad effetto speciale che incide sia sul termine prescrizionale minimo (art. 157, comma 2 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161, comma 2 c.p.). Per il reato di cui all'art. 368 c.p. (pena edittale sei anni) la recidiva reiterata porta il termine minimo a nove anni e il termine massimo a quindici anni; gli atti interruttivi intervenuti (incluso il decreto di citazione a giudizio per l'appello) sono antecedenti alla scadenza del termine intermedio, per cui la prescrizione non si era verificata. Per Massimo De Pasquale, con recidiva reiterata infraquinquennale, i termini sono ancor più lunghi e quindi non prescritti. La Corte ha inoltre escluso violazione del principio ne bis in idem o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nell'applicazione doppia della recidiva. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Reato contestato; la pena edittale indicata nella sentenza è di sei anni, parametro usato per il calcolo dei termini di prescrizione.
Stabilisce l'aumento del termine prescrizionale minimo in presenza di circostanze ad effetto speciale (qui la recidiva reiterata). La recidiva ha inciso sul termine minimo portandolo da sei a nove anni (aumento della metà).
Regola il calcolo del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi e di circostanze ad effetto speciale; applicato insieme all'art.157 ha portato al computo del termine massimo (quindici anni nel caso ordinario, termini maggiori per recidiva infraquinquennale).
art. 99, sesto comma, cod. pen.
Il limite all'aumento di pena previsto da questo comma non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale ai fini della determinazione dei termini di prescrizione.
Modifiche normative che rilevano per il calcolo dei termini di prescrizione (artt. 157 e 161) secondo parametri oggettivi e astratti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. 176/2020)
Richiamato per segnalare che il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio cartolare previste dalla norma emergenziale e prorogate.
Fondamento per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 e sentenza Corte EDU Zolotoukhine c. Russia (10/02/2009)
Valutato rispetto alla censura di ne bis in idem: la Corte ha ritenuto che l'applicazione doppia della recidiva ai fini del calcolo di termini non costituisca violazione del principio nel senso invocato; inoltre l'istituto della prescrizione non rientra nel diritto tutelato dalla sentenza Zolotoukhine nel senso evocato dai ricorrenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. Sez. 6, n. 50089/2016; Sez. 4, n. 44610/2023; Sez. 3, n. 26803/2023; Sez. U, n. 30046/2022)
Richiamate per confermare il consolidato orientamento secondo cui la recidiva reiterata è circostanza ad effetto speciale applicabile sia al termine minimo che, in presenza di atti interruttivi, al termine massimo; e per affermare la natura interruttiva del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello.
Massime di principio
- La recidiva reiterata è una circostanza ad effetto speciale che incide sia sul termine prescrizionale minimo sia, se vi sono atti interruttivi, sul termine massimo: va considerata in entrambi i calcoli.
- Gli atti interruttivi (tra cui, secondo la giurisprudenza citata, anche il decreto di citazione a giudizio per l'appello) sospendono e ricalcolano i termini di prescrizione; occorre verificare le date precise degli atti interruttivi per valutare la decorrenza della prescrizione.
- Il fatto che la sentenza di appello intervenga oltre il termine intermedio non determina automaticamente la prescrizione se sono intervenuti atti interruttivi validi prima della sua scadenza e se il termine massimo non è decorso.
- L'applicazione della recidiva in duplice funzione (per minimo e massimo) non viola il principio ne bis in idem né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU nella lettura fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
- Il computo dei termini di prescrizione deve seguire parametri oggettivi e le modifiche legislative (es. legge 251/2005) vanno tenute presenti nella determinazione dei termini; eventuali questioni interpretative isolate di contrasto sono da considerare superate dalla giurisprudenza consolidata.
- In casi analoghi è fondamentale documentare e dedurre con precisione le date degli atti interruttivi e la corretta qualificazione delle circostanze personali (recidiva e sua tipologia) per valutare l'eventuale decorso della prescrizione.
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