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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18358/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società aveva commissionato la fornitura di speciali radiatori da montare su carrelli e motori già esistenti, destinati a operare in contesti climatici molto caldi. La fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di fatture relative alla fornitura. La committente proponeva opposizione, chiedendo anche la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, assumendo che i radiatori fossero stati progettati e realizzati sottodimensionati e quindi inidonei all’uso. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava, ritenendo non provata la responsabilità della fornitrice e osservando che la committente avrebbe dovuto fornire anche il motore per prove tecniche "al banco"; escludeva inoltre la consulenza tecnica d’ufficio per mancanza del mezzo su cui eseguire i rilievi e attribuiva alle perizie di parte solo valore indiziario. In cassazione la società committente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la controparte avrebbe conosciuto tramite il proprio tecnico che il surriscaldamento non dipendeva solo dall’uso in paesi caldi, ma dalla non idoneità progettuale dei radiatori; 2) motivazione apparente o perplessa sul diniego di c.t.u.; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116, 61, 194 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice respinto la c.t.u. senza spiegare perché fosse in grado di risolvere i problemi tecnici con le proprie cognizioni e senza fondare correttamente il giudizio sull’onere della prova dell’inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente nella parte in cui negava la c.t.u. e svalutava la perizia di parte come se fosse intrinsecamente inidonea. Ha affermato che il giudice di merito, pur avendo discrezionalità nell’ammettere la consulenza tecnica, deve motivare adeguatamente il diniego e dimostrare di poter risolvere da sé i problemi tecnici rilevanti; non può limitarsi a negare la prova richiesta sul presupposto che i fatti non siano già provati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; nel caso, il motivo è stato però assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di censurare la violazione o falsa applicazione di legge; qui è stato invocato in relazione alla disciplina dell’onere della prova e dei poteri istruttori del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza, ma la decisione si è concentrata sulla motivazione apparente e sul corretto apprezzamento delle richieste istruttorie

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza in tema di valutazione delle prove

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato per le modalità di espletamento della consulenza tecnica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice, ma il diniego va motivato in modo specifico quando la parte l’abbia richiesta per chiarire aspetti tecnici decisivi.
  • Il giudice non può respingere l’istanza di c.t.u. limitandosi ad affermare che il fatto da provare non è già dimostrato: deve spiegare perché sia comunque in grado di risolvere le questioni tecniche sulla base di criteri corretti e delle prove già acquisite.
  • In controversie caratterizzate da elevata tecnicità dell’oggetto della prestazione, il mancato ricorso alla consulenza tecnica, soprattutto quando sia richiesta da una parte e sia funzionale all’accertamento dell’inadempimento, può integrare un vizio della motivazione.
  • Una perizia di parte non è intrinsecamente inutilizzabile solo perché proveniente da una delle parti: può avere valore indiziario e costituire base per ulteriori accertamenti tecnici.
  • Quando la domanda di risoluzione per inadempimento ruota attorno a profili tecnici della prestazione, il giudice di merito deve affrontare in modo effettivo il nesso tra caratteristiche del bene/servizio e dedotta inidoneità all’uso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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